Court dismisses appeal against provisional enforcement order, ruling it cannot be challenged via jurisdiction regulation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for jurisdiction regulation inadmissible, dismissing the plaintiffs' attempt to challenge the trial court's provisional enforcement order. The plaintiffs argued that the refusal to recognize signatures rendered the exclusive jurisdiction clause ineffective, but the court held that such an order is merely provisional and instrumental. Consequently, the court ruled that only definitive decisions on jurisdiction are subject to this specific type of appeal, not interim measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An order granting provisional enforcement in opposition to a title is not subject to appeal for jurisdiction regulation because it lacks a definitive decision on territorial competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10253-2021 proposto da: GRASSETTI NANDO GRSNND60TL6C552U, GRASSETTI DOMENICO GRSDNC59S06C552N, AZIENDA AGRICOLA EREDI DI GRASSETTI FRANCO S.S. 08078391003, in persona del legale rappresentante pro tempore, GRASSETTI PAOLO GRSPLA65L27C552B, GENUISE VITTORIA GNSVTR36D62G441J, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII N. 466, presso lo studio dell'avvocato MARINA FLOCCO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Sez. VI-RG 10253/2021 camera di consiglio 3.2.2022 FINO 1 SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa DOVALUE Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE SENSI che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza Cronol. n. 2297/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere Dott.
MASSIMO FALAB ELLA ; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE che chiede che codesta S.C. dichiari inammissibile il ricorso per regolamento. FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnata per regolamento di competenza l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da Azienda Agricola Eredi di Grassetti Franco s.s., Vittoria Genuise, Domenico Grassetti, Nando Grassetti e Paolo Grassetti nei confronti di Fino 1 Securitisation s.r.1., rappresentata in giudizio da doBank s.p.a. (ora doValue s.p.a.).
Con la detta ordinanza, pronunciata il 10 marzo 2021, il Tribunale, dopo aver dato atto che il contratto di fideiussione dedotto in giudizio indicava quale foro non esclusivo quello di Roma e che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e ha ammesso l'istanza di Sez. VI-RG 10253/2021 camera di consiglio 3.2.2022 2 verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata che documentava il contratto di fideiussione. 2. — Il ricorso per regolamento si fonda su di un motivo.
Fino 1 Securitisation, rappresentata da doValue, ha depositato memoria difensiva; il pubblico ministero ha concluso domandando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In prossimità dell'udienza ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata lamentando come il disconoscimento delle sottoscrizioni abbia determinato il rigetto dell'eccezione di incompetenza. Si deduce, in sintesi, che, ove il documento non fosse stato ritenuto «valido ed efficace», la clausola con cui era stato indicato come foro non esclusivo quello di Roma «sarebbe stata improduttiva di effetti giuridici», con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione «avrebbe, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Roma, in luogo di quello di Civitavecchia, invece competente». 2.
— Il ricorso è palesemente inammissibile. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna statuizione sulla competenza: opera una mera delibazione al riguardo, al solo fine di decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: accertamento, questo, doveroso, visto che, come ricordato dagli stessi ricorrenti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo era stata eccepita in via pregiudiziale la nullità del provvedimento monitorio per l'incompetenza territoriale del giudice che lo aveva emesso. Secondo una giurisprudenza risalente di questa Corte, non è Sez.
VI-RG 10253/2021 camera di consiglio 3.2.2022 impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza (Cass. 15 giugno 2006, n. 13765; Cass. 17 giugno 2002, n. 8706; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1974); il regolamento di competenza non può in altri teimini investire il provvedimento con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti a una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (Cass. 27 novembre 1999, n. 13255;
Cass. 30 luglio 1998, n. 7508; Cass. 17 marzo 1998, n. 2862; Cass. 14 ottobre 1995, n. 10757; Cass. 9 febbraio 1994, n. 1344). Impugnabile col regolamento è, invece, il provvedimento che contiene una decisione definitiva (suscettibile, come tale, di passaggio in giudicato) sulla competenza. E deve rammentarsi, al riguardo, che anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui 1. n. 69/2009, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia Sez.
VI- RG 10253/2021 camera di consiglio 3.2.2022 4 fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass. Sez. U. 29 settembre 2014, n. 20449; in senso conforme, di recente: Cass. 5 maggio 2021, n. 11742; Cass. 3 febbraio 2020, n. 2338; Cass. 7 marzo 2018, n. 5354). 3. — La causa va riassunta avanti al Tribunale di Roma nel termine di legge. La decisione sulle spese del presente giudizio impugnatorio è rimessa al merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto; rimette la decisione relativa alle spese del giudizio per regolamento di competenza al detto Tribunale, avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di leg