Cassation appeal dismissed for tardiness; counterclaim for temerarious litigation damages rejected due to lack of grave fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the six-month statutory deadline. Although the appellant argued that the holiday suspension of terms should apply, the Court ruled that execution-related proceedings are explicitly exempt from such suspension under specific legislation. Consequently, the appeal was rejected, and the counterclaim for damages for temerarious litigation was dismissed due to the absence of evidence proving grave fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 3 L. 742/69: The six-month appeal period for execution proceedings expires without benefit of holiday suspension, and a claim for damages for temerarious litigation requires proof of grave fault.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31334-2020 proposto da: CIAURRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio del medesimo che si rappresenta e difende da se stesso ; tntl., - ricorrente- r " \, contro LAMARI FRANCESCANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CASTANI 195, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GALATI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 4024/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Nel 2012 Francescantonio Lamari iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di Antonio Ciaurro. Quest'ultimo propose opposizione al precetto ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Roma. Con sentenza 23 febbraio 2015 il Giudice di pace rigettò l'opposizione e condannò l'opponente alle spese. La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. Con sentenza 25 febbraio 2020 n. 4024 il Tribunale di Roma rigettò l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Antonio Ciaurro con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Francescantonio Lamari ha resistito con controricorso, e chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 25 febbraio 2020. Da tale data è dunque iniziato a decorrere il termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c., che sarebbe spirato il 25 agosto 2020.
Aggiungendo i 64 giorni di sospensione dei termini processuali disposta dall'articolo 83 del decreto leggeY18/20, il termine per Ric. 2020 n. 31334 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- l'impugnazione venne a scadere il 28 ottobre 2020, mentre il ricorso è stato proposto il 30 novembre 2020. Al presente giudizio, inoltre, in quanto avente ad oggetto una opposizione all'esecuzione, non s'applica l'istituto della sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'articolo 3 della legge 742/69. 1.1. Né possono condividersi, a tal riguardo, le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e cioè che al giudizio di legittimità si applica sempre e comunque la sospensione feriale dei termini, perché l'articolo 92 ordinamento giudiziario fa riferimento soltanto ai giudizi dinanzi "ai tribunali ed alle corti d'appello".
La tesi non può essere condivisa perché l'esenzione dall'istituto della sospensione feriale dei termini per le controversie in materia di esecuzione è prevista dall'articolo 3 della legge 742/69, il quale fa riferimento generale non solo "ai procedimenti", ma anche "alle cause" di cui all'art. 92 ord. giud.: e dunque individua i giudizi sottratti alla sospensione feriale dei termini in base alla materia che ne forma oggetto, e non all'autorità che li decide (come ripetutamente affermato da questa Corte: ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01).
2. La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta dal controricorrente va rigettata, dal momento che anche ad ammettere in astratto che la proposizione d'una impugnazione tardiva possa dirsi colposa, nel caso di specie manca qualsiasi elemento per poter ritenere "grave" una ipotetica colpa del ricorrente. Ric. 2020 n. 31334 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza prevalente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Antonio Ciaurro alla rifusione in favore di Francescantonio Lamari delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte