Cassation court dismisses appeal for lack of proof of negligence and failure to cite specific facts in complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Incrementur Jonica against the Second Instance Court's rejection of its claim for damages. The appellant argued that the lower court erred in not explicitly addressing alleged negligence and improperly rejected new facts introduced via a supplementary memorandum. The court ruled that the first-instance judgment was based on a clear lack of evidence regarding the causal link between the public works and the storm surges, and that the appellant failed to specify the alleged negligent conduct in its initial complaint, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact grounds of alleged negligence in the initial complaint, and supplementary memoranda cannot introduce new facts not previously asserted.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31280-2020 proposto da: INCREMENTUR JONICA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO DE TOMMASI; - ricorrente - contro CONSORTILE JONICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIBO VALENTIA, VIA PIER CASTELLO 11/4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SORRENTINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro REGIONE CALABRIA; - intimata - avverso la sentenza n. 470/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2003 la società Incrementur Jonica s.a.s. convenne dinanzi al Tribunale di Locri la Regione Calabria e la società consortile Jonica s.r.1., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno. A fondamento della domanda espose che: -) gestiva uno stabilimento balneare del Comune di Roccella Ionica; -) la società consortile Jonica s.r.1., in esecuzione di un progetto affidatole dalla Regione Calabria, aveva realizzato barriere frangiflutti le quali, a causa del loro erroneo posizionamento, avevano alterato il naturale moto ondoso del mare, provocando mareggiate che "negli anni '90" avevano provocato ingenti danni allo stabilimento balneare gestito dalla società attrice.
2. Con sentenza 19 febbraio 2015 n. 238 il Tribunale di Locri - dopo avere pronunciato sentenza non definitiva di rigetto di talune eccezioni preliminari - rigettò la domanda per difetto di prova dell'esistenza d'un nesso di causa tra il modo in cui era stata realizzata l'opera pubblica e le mareggiate che a gennaio del 1996 avevano danneggiato lo stabilimento balneare. La Incrementur Jonica e la Regione Calabria nel 2010 impugnarono la sentenza non definitiva; nel 2015 la Incrementur Jonica impugnò poi la sentenza definitiva. Ric. 2020 n. 31280 sez.
M3 - ud. 13-09-2022 -2- 3. Con sentenza 29 giugno 2020 n. 470 la Corte d'appello di Reggio Calabria, riuniti gli appelli proposti rispettivamente avverso la sentenza non definitiva ed avverso quella definitiva, confermò la statuizione di rigetto della domanda proposta dalla Incrementur Jonica. Quanto alle spese, la Corte d'appello ritenne di dovere regolare separatamente quelle del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva, e quelle del giudizio di impugnazione della sentenza definitiva. Di conseguenza: -) condannò la società consortile Jonica e la Regione Calabria (pur vittoriose nel merito) alla rifusione in favore della Incrementur Jonica delle spese del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva; -) condannò la Incrementur Jonica alla rifusione in favore delle controparti delle spese del giudizio di impugnazione della sentenza definitiva.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Incrementar Jonica con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria, e proposto ricorso incidentale condizionato, la società consortile Jonica s.r.1.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso la Incrementur Jonica sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, per avere fondato la propria decisione su ragioni diverse da quelle adottate dal Tribunale.
Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: Ric. 2020 n. 31280 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- -) nei giudizi di responsabilità aquiliana l'esame del nesso di causalità "è attività eipetibile soltanto nel caso del buon esito dell'accertamento della condotta colposd'; -) in primo grado il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova del nesso di causa; -) di conseguenza, il Tribunale aveva necessariamente "risolto positivamente la questione giuridica dell'esistelqa della colpd'; -) la Corte d'appello, tuttavia, ha rigettato la domanda "per non aver individuato la condotta colposa” tenuta dalle convenute.
Prosegue la ricorrente sostenendo che la Corte d'appello, giudicando nel modo suddetto, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né ha consentito alla parte appellante di difendersi nel merito. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente pretende di sostenere che in primo grado fu positivamente accertata la colpa della Regione e della società consortile Jonica; che tale accertamento non fu oggetto di appello da parte di alcuno; che pertanto il thema dea* dendum sottoposto alla Corte d'appello era unicamente l'accertamento del nesso di causa; che, di conseguenza, era inibito alla Corte d'appello indagare se esistesse o non esistesse la colpa della Regione e della società consortile Jonica.
Deve tuttavia in contrario osservarsi che: -) è erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, ovvero quello secondo cui nei giudizi di danno, se il giudice di merito si pronuncia sul nesso di causa escludendolo, tale pronuncia significa che è stato implicitamente affrontato, e positivamente risolto, il problema dell'accertamento della sussistenza d'una condotta colposa; Ric. 2020 n. 31280 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- -) è erronea l'interpretazione della sentenza di primo grado propugnata dalla ricorrente, in quanto in primo grado la questione della sussistenza d'una condotta colposa a carico della Regione e della società consortile non fu affatto affrontata e risolta, né esplicitamente, né implicitamente, ma semplicemente rimase assorbita; -) in terzo luogo, infine, il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: la Corte d'appello ha infatti affermato che la Incrementur Jonica non allegò mai, nell'atto introduttivo del giudizio, l'esatta indicazione della condotta colposa ascritta alle convenute.
Il Tribunale dunque ha ravvisato un deficit assertivo nella difesa della Incrementur, e tale ratio decidendi era per sé idonea a sorreggere la motivazione di rigetto del gravame. Sarebbe stato, pertanto, onere della ricorrente impugnarla, indicando in quali termini ed in quale atto dedusse in cosa consistette la colpa delle due convenute. Ed infatti, se una sentenza si fonda su plurime ed autonome rationes decidendi, tutte devono essere contestualmente impugnate.
2. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto confusamente descritto, da parte della società attrice, il fatto costitutivo della pretesa. Deduce di avere depositato "note autorizzate" PrIslle quali aveva "effettuato una ricostruzione puntuale del fatto storico, evideniando come il danno subìto fosse conseguenza della cattiva realizzazione dell'opera di protezione del litorale ionico". 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile o comunque infondato, perché:
Ric. 2020 n. 31280 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- -) in violazione dell'articolo 366 n. 6 c.p.c. non trascrive né riassume i termini in cui nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado vennero esposti i fatti ed indicate le ragioni di diritto da essi sottese; -) è la stessa ricorrente ad allegare che i fatti esposti nell'atto di citazione vennero "integrati con la memoria ex articolo 183 cp.c.", ma è sin troppo noto che la suddetta memoria può avere il solo scopo di precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non di introdurre nel processo fatti nuovi.
3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 6, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Incrementur Jonica s.r.l. alla rifusione in favore di società consortile Jonica s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R