Court dismisses appeal on cumulative tax appeals, ruling unified contribution must sum individual act values.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision regarding the calculation of the unified litigation contribution. The taxpayers argued that the commission erred by applying a specific formula, but the court held that when multiple tax acts are challenged in a single appeal, the contribution amount must be the sum of the contributions calculated for each act based on its individual value. The court determined that the legislative clarification did not alter the pre-existing principle that the contribution is derived from the sum of individual act values, not the total value of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992; Art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002: In cases where a single appeal challenges multiple tax acts, the unified contribution must be paid in a single sum, calculated as the total of the contributions due for each act based on the value of each individual act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15800-2020 proposto da: RUDELLI GIUSEPPA, ZAVARITT WILLI ALBERTO, ZAVARITT ALESSANDRA, CARBONE GIUSEPPE, FIN IMM SRL , PRE VITALI GUSTAVO, ZAVARITT GIOVANNI, GALEZZI BRUNO, ZAVARITT CARLA, TAGLIARINI STEINER BLANDINA, MEZZERA FELICE ANGELA, GUARENTI NICOLA, CARNAZZI CLAUDIA, GUARENTI GIAN LUIGI, ZOJA MARIA ADELE, FRIZZONI SONIA, STEINER ANGELO, FRIZZONI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 439, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE RAINONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE FORCELLA; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricon-ente avverso la sentenza n. 3871/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 15800 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- e 15800/2020 Carbone Giuseppe +18 c/ Ministero Economia e Finanze l'h_enuto che: seppe Carbone, Claudia Carnazzi, Fin-Imm srl, Marco Frizzoni, Sonia .:zoni, Bruno Galeazzi, Gianluigi Guarenti, Nicola Guarenti, Angela Mez- - a Felice, Gustavo Previtali, Giuseppa Rudelli, Angelo Steiner, Blandina Steiner, Alessandra Zavaritt, Carla Zavaritt, Giovanni Zavaritt, erto Zavaritt Wilti , Adele Zoja Maria, ricorrono per la cassazione della c_enza della C.T.R. della Lombardia, che su impugnazione da parte degli s..s avverso avviso di irrogazionf sanzioni relativo al pagamento del con- , to unificato, ha rigettato l'appello dei contribuenti.
I_ CTR, dopo aver richiamato l'art. 14, comma 3 bis del DPR 115/2002, : statuito che "come si evince dalla comparazione tra la vecchia e la formulazione del comma 3 bis, non è ravvisabile una effettiva mo- ca del contenuto della norma, ma esclusivamente una sua integrazione, tEi a dirimere dubbi interpretativi correlati ai giudiei di appello riguar- d : I:i più ricorsi introduttivi riuniti in primo grado. Si è venuti in tal modo splicitare che in secondo grado il contributo unificato deve essere de- 1( -,inato non sulla base del valore della lite risultante dalla sentenza di • -no grado, ma mantenendo come riferimento davanti alla Commissione Aitaria Regionale "ciascun atto impugnato", come già avveniva davanti i! A Commissione Tributaria Provinciale." 1. dici° si costitisce con controricorso.
C . rsiderato che: (2.9n l'unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art.360, romma 1, n.3 c.p.c., in relazione all'art.12, comma 5 del DLgs. 546/1992, all'art.14, comma 3-bis del DPR 115/2002 (T.U.S.G.), alla I. 247/2013 (legge di stabilità 2014), all'art.1, secondo comma, del Dlgs. 546/1992, agli artt. 104 e 10, secondo comma, del c.p.c., all'art. 3, plmo comma, della I. 212/2000 (statuto del contribuente), agli artt. 11 E 14 c.c. disposizioni sulla legge in generale, per avere la CTR errato rei ritenere corretto il criterio di calcolo del contributo unificato.
Il motivo è infondato. R:-emesso che è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumu- Itivo avverso più atti, occorre tener presente che con un unico ricorso sono ammesse una pluralità di domande, anche non connesse tra loro. Le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione, con riferimento specifico all'obbligazione tributaria portata da ciascun atto L-ipugnato che può essere riferita anche a diverse annualità di imposta. ::1.Proprio con riferimento all'autonomia delle domande proposte dal 'contribuente che impugna diversi atti impositivi, e quindi alla non uni- cità del "bene della vita" a cui lo stesso aspira, appare utile il richiamo la sentenza della C. giust. 6.10.2015, C. 61/2014, che ha verificato la compatibilità della statuizione con i diritti unionali, statuendo, in fatti- specie riguardante l'impugnazione con ricorso cumulativo tributario di p:ù atti impositivi, l'applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (Cass. 16283 del 10/06/2021). 2.Pertanto, in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferi- r-lento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. ::iò in quanto, anche prima della precisazione introdotta dalla legge di :i abilità 2014, il criterio relativo alla determinazione del contributo uni- : :ato in tema di ricorsi cumulativi (comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. del 1992) deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli :li e non sulla somma di detti valori, tenuto conto che la norma collega valore della lite al singolo atto impugnato. i lel caso di specie l'invocata novità introdotta dalla legge di stabilità D14 non sussiste, non essendo mutato il quadro normativo descritto, ;sendo la indicata legge intervenuta solo a chiarire che "in caso di i -3pugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo uni- r lato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta alla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impu- , iato sulla base del valore di ognuno di essi" (cfr.
Cass. 2021 n. 15283). ,2,.1.Dalla piana lettura della norma non è dato evincere che il legislatore clipbia aggiunto nulla a quanto già stabilito prima della legge di stabilità - ;:.014, come anche chiaramente precisato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. r 546 del 1992,Conclusivamente il ricorso va respinto, essendosi la CTR F:deguata agli indicati principi. Le spese seguono la soccombenza e ven- c:,ono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle Spese, liquidate in C. 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, c:ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo