Cassation court dismisses tax appeal arguing late-filed documents were inadmissible due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding late-filed payment notices. The taxpayer argued these documents were inadmissible because they were submitted after the statutory deadline and without proper service, claiming the lower court relied on them illegally. The court rejected this, ruling that documents filed within the strict deadline remain part of the official case file and are admissible in appeal proceedings regardless of initial procedural irregularities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 1; Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 25, d.lgs. n. 546/1992: Documents filed within the statutory deadline within the case file remain admissible in appeal proceedings and cannot be excluded merely because they were submitted late in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5995-2020 R.G. proposto da: ARTEAGA BARZOLA Aldo David, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Riccardo de LODI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mazzini n. 114/b, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro PUCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; controricorrente - avverso la sentenza n. 4525/04/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento e delle sottese cartelle di pagamento, di cui il contribuente lamentava l'omessa notificazione, quest'ultimo propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate - Riscossione con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Lombardia che aveva respinto l'appello proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate, come doveva desumersi dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione in grado di appello, ammissibile ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che la CTR aveva assunto la decisione sulla base di documenti che in quel giudizio non erano mai stati prodotti, perché prodotti in primo grado ma illegittimamente ed irritualmente, essendosi l'Agenzia delle entrate - Riscossione costituita in ritardo, oltre il termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è manifestamente infondato. Precisato che nel caso in esame non ha alcun rilievo la circostanza che i giudici di primo grado avevano respinto il ricorso del contribuente utilizzando a fini decisori la documentazione prodotta tardivamente dall'agente della riscossione, oltre il termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, osserva il Collegio che correttamente, invece, i giudici di appello hanno utilizzato per la decisione quella stessa documentazione, inserita nel fascicolo di parte, e ciò in base al noto principio giurisprudenziale secondo cui «Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992», applicabile anche al giudizio di appello, come ribadito anche da Cass. n. 5429 del 7 marzo 2018.
Termine, quest'ultimo, il cui rispetto nel giudizio di appello non è contestato. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellà* ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artic