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Ordinanza — n. 31888/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, ruling professional chance loss damages are non-taxable compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31888/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that exempted professional chance loss damages from income tax. The tax agency argued these sums constituted unpaid wages subject to taxation, while the taxpayer contended they were compensation for the loss of career advancement opportunities. The court affirmed that such damages represent a repair of non-income damage rather than lost earnings, thus correctly classifying them as non-taxable compensation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2 DPR 917/1986; Art. 51 DPR 917/1986: Compensation for loss of professional chance is non-taxable as it repairs non-income damage rather than lost earnings.

Parole chiave

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loss of professional chance taxable income classification compensation damages income tax exemption tax agency appeal imposta sul reddito restituzione dell'imposta reddito di un'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2 DPR 917/1986
Art. 51 DPR 917/1986
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 29579/2011
Cass., Sez. VI, n. 4488/2022
Cass., Sez. VI, n. 14842/2022
Cass., Sez. V, n. 14329/2022
Cass., Sez. V, n. 15679/2022
Cass., Sez. V, n. 15680/2022
Cass., Sez. V, n. 15681/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27875-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SACCO NATALINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO ANTONIO SACCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABRINA ROMANA SACCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2186/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO CHE L'Avvocatura dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 2186/03/2021 con cui la CTR per la Regione Calabria ha parzialmente riformato la decisione della CTP di Crotone, che aveva apprezzato in parte qua le ragioni della contribuente Sacco Natalina. Accogliendo l'appello di quest'ultima, e rigettando l'appello incidentale dell'Ufficio, la CTR aderiva integralmente alle difese della contribuente, insorta avverso l'avviso di accertamento con cui erano state riprese a tassazione ai sensi dell'art. 6 del TUIR le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance professionale nell'ambito della vertenza lavorisfica poi transatta tra ASP di Crotone e la contribuente.

Il Giudice di appello qualificava le somme percepite come risarcimento del danno, come tale non aventi natura reddituale né assoggettabili a tassazione. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha svolto tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo il patrono erariale prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 51 d.P.R. n. 917/1986 per non avere la CTR qualificato le somme erogate come una voce della retribuzione a suo tempo non erogata, conseguentemente assoggettabili a tassazione.

Ric. 2021 n. 27875 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha avuto modo di chiarire che «in tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (nel testo applicabile "ratione temporis"), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera)" (Sez. 5, Sentenza n. 29579 del 29/12/2011;2019 nr 3632); invero, il titolo al risarcimento del danno, connesso alla "perdita di chance", non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale» (cfr.

Cass., VI, n. 4488/2022; n. 14842/2022). Altresì, ultimamente, in casi analoghi di medici ospedalieri della medesima ASL è intervenuta questa Corte, statuendo il principio di diritto per cui in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante Ric. 2021 n. 27875 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -3- che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto (Cfr. Cass. V, n. 14329/2022; n. 15679/2022; n. 15680/2022; n. 15681/2022). Nella fattispecie in esame la CTR, valorizzando il passaggio motivazionale della decisione del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, ha correttamente ritenuto che il danno dovesse essere ravvisato sotto il profilo della lesione della professionalità e l'ha conseguentemente inquadrato come danno da perdita di chance professionale, come tale non soggetto a tassazione.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; e a A rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria d