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Ordinanza — n. 31886/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for filing beyond the six-month statutory deadline under Article 327 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31886/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it was filed after the six-month deadline prescribed by Article 327 of the Code of Civil Procedure. Although the lower court had rejected the taxpayer's appeal on lack of interest, the tax authority's request to overturn this decision arrived too late due to a clerical error in the proof of service date. Consequently, the main appeal was dismissed as untimely, while the incidental appeal was absorbed, and the tax authority was ordered to pay the taxpayer's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period following the deposit of the contested judgment, regardless of any clerical discrepancies in the proof of service.

Parole chiave

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statutory deadline Code of Civil Procedure tax appeal procedural inadmissibility six-month period proof of service clerical error lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
15-09-2022 -2- Il ricorso per cassazione risulta proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in scadenza il giorno 27 aprile 2021.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 1, co. 2 d.lgs. n. 546/1992
per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, co.
Art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co.
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
per carenza d'interesse, perché già vittorioso in primo grado ancorché per motivi diversi, sia quello incidentale dell'Ufficio, per aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 ai fini Ires ed altro per l'anno d'imposta 2012.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, co.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
per carenza d'interesse, perché già vittorioso in primo grado ancorché per motivi diversi, sia quello incidentale dell'Ufficio, per aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 ai fini Ires ed altro per l'anno d'imposta 2012.
art. 327 c.p
15-09-2022 -2- Il ricorso per cassazione risulta proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in scadenza il giorno 27 aprile 2021.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 11846/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12187-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - GRUPPO RAGAINI ROMANIA 00375690427, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 34, presso lo studio dell'avvocato JUAN CARLOS GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FALDELLA; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 786/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Avvocatura dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 786/04/2020 con cui la CTR per la Regione Marchei rs----Lc-a ha rigettato sia l'appello principale del contribuente Gruppo Ragaini Romania S.R.L. per carenza d'interesse, perché già vittorioso in primo grado ancorché per motivi diversi, sia quello incidentale dell'Ufficio, per aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 ai fini Ires ed altro per l'anno d'imposta 2012. Il ricorso è affidato a due motivi.

Il contribuente ha spiegato controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973. In particolare, deduce che la CTR avrebbe illegittimamente ritenuta raggiunta la prova contraria così come fornita dal contribuente. Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 2, e 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR reso una motivazione apparente nella parte in cui ha dichiarato l'adempimento della prova contraria da parte del contribuente.

Ric. 2021 n. 12187 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Il ricorso per cassazione risulta proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in scadenza il giorno 27 aprile 2021. La impugnata sentenza è stata infatti depositata il 27 ottobre 2020, ma il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito a mezzo pec per la notificazione il giorno 28 aprile 2021 e non il giorno 27 aprile 2021, così come erroneamente riportato nell'attestazione di conformità. Il gravame è stato pertanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr.

Cass., n. 11846/2018). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato, mentre il ricorso incidentale resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per