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Ordinanza — n. 31884/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for failing to examine specific costs and misinterpreting evidence evaluation principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31884/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Monica Baldassarre's appeal against a regional tax commission decision regarding deductible business expenses. The taxpayer argued the lower court failed to review specific costs and misinterpreted evidence about property usage, but the court found these issues were not properly raised or contradicted established legal principles. The decision emphasized that the scope of a remand order strictly limits the lower court's duties and that evidence evaluation remains exclusively within the lower court's authority.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 54 TUIR; Art. 1802-1812 c.c.: The scope of a remand order strictly limits the lower court's duties, and the evaluation of evidence remains exclusively within the lower court's authority, precluding cassation review of such factual assessments.

Parole chiave

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tax appeal admissibility remand order scope evidence evaluation principle deductible business expenses cassation review limits contenzioso tributario diritti del contribuente autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 384 c.p.c.
per violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché dell'art.
Art. 112 c.p.c.
nonché dell'art. 112 c.p.c..
Art. 54 TUIR
nonché delle norme di cui all'art. 54 TUIR, artt.
Artt. 1802-1812 c.c.
d.P.R. n. 131/1986
3, parte seconda della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986.
d.P.R. 115/2002
13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 384 c.p
per violazione dell'art. 384 c.p.c.
art. 112 c.p
nonché dell'art. 112 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., II, n. 27343/2018
Cass., V, n. 26147/2021
Cass., V, n. 26147/2021).
Cass., Sez. 3, n. 8225/2013
Cass., II, n. 18252/2020
Cass., II, n. 18252/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4170-2021 proposto da: BALDASSARRE MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 32, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FALLETI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente Baldassarre Monica, attinta da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 ai fini IVA e imposte dirette, ricorre avverso la sentenza n. 327/06/2020 con cui la CTR per la Regione Abruzzo, sez. staccata di Pescara, si è pronunciata nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 119107/2019 di questa Corte e, segnatamente, nella parte in cui non erano state esaminate le voci opposte dalla contribuente inerenti "i costi dedotti per E 14.469,00 ed anche le ulteriori contestnioni svolte sul punto dalla contribuente" e "le ipese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utiliato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale".

La CTR accoglieva solo parzialmente il ricorso in riassunzione della contribuente, rigettandolo per i costi non provati. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c.. La CTR avrebbe omesso di confottnarsi al principio di diritto sancito nell'ordinanza di rinvio, avendo omesso di esaminare le spese di rappresentanza per euro 2.324,00.

Il motivo non supera il vaglio di inammissibilità giacché dette spese non risultano ricomprese tra quelle menzionate nell'ordinanza di rinvio, ove si richiamano solo quelle per quota di ammortamento per Ric. 2021 n. 04170 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- computer, per attrezzatura varia e minuta, per mobili ed arredi, per pubblicità, per manutenzione e riparazione autovettura, per manutenzione ed aggiornamento software, per viaggi, né ne fa menzione la sentenza impugnata. Da un lato, invero, è principio costante di questa Corte quello per cui «i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 8225, 4/4/2013, Rv. 625845)» (Cfr.

Cass., II, n. 27343/2018), dall'altro «qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (cfr.

Cass., V, n. 26147/2021). Merita peraltro notare come siano indicate le pagine degli atti processuali, ma non vi sia trascrizione della censura, con tardivo soccorso in memoria. Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché delle norme di cui all'art. 54 TUIR, artt. dal 1802' al 1812 c.c. e dall'art. 3, parte seconda della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. La Ric. 2021 n. 04170 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- CTR avrebbe omesso di conformarsi al principio di diritto sancito nell'ordinanza di rinvio espresso in merito alla valutazione delle prove addotte dalla contribuente circa l'uso dell'immobile del di lei marito come esercizio della sua attività professionale e come tale deducibile.

Assume, in particolare, che questa Corte aveva già espresso un giudizio di idoneità della documentazione prodotta (contratto di comodato d'uso privo di data certa e come tale inopponibile all'Ufficio) laddove ha stabilito che "manca l'esame della documentnione fornita dalla Baldassarre ed atta a dimostrare che l'appartamento era da ella utiliato, in comodato d'uso". Anche il secondo motivo non può essere accolto, sia perché esso non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza di rinvio, sia perché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Da un lato, invero, l'inciso invocato dalla ricorrente altro non è che l'esplicazione del notorio principio di diritto per cui i documenti debbono essere prodotti a supporto della censura svolta, dall'altro esso contrasta con l'altrettanto noto principio per cui la valutazione delle prove è rimessa in via esclusiva al giudice di merito (Cfr. Cass., II, n. 18252/2020). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza nell'intero giudizio; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.