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Ordinanza — n. 31821/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of valid procurator registration at the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31821/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was signed solely by an attorney not registered in the Supreme Court's official roster. The appellant argued that the original notification was irregular due to a corporate transformation, but the Court focused on the procedural defect of the signature. The decision relied on the principle that valid power of attorney and procurator registration must exist at the time of notification, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the signature is provided by a lawyer not enrolled in the Supreme Court's official roster, as valid power of attorney and registration are mandatory requirements at the time of notification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unregistered procurator valid power of attorney notification ritual requirements Supreme Court roster novazione azione nominativa status giuridico anteriore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
15706 del 4 giugno 2021); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 360 comma 1 c.p
assume “la violazione dell’art. 360 comma 1 c.p.c.
art. 702 ter c.p
per omesso esame di un fatto storico principale o secondario idoneo a determinare una decisione del merito diversa da quella impugnata”; che, secondo la ricorrente, la notifica del ricorso originario ex art. 702 ter c.p.c.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 15706 del 4 giugno 2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30467/2021 R.G. proposto da : NOVIMA INTERNATIONAL SRL, elettivamente domiciliato in MILANO Foro Buonaparte, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO MARIO (MBRMRA67R21F839X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BERGAMINO MARTA, elettivamente domiciliato in CHIAVARI VIA RIVAROLA 55, presso lo studio dell’avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO (BNGNNN44D20H501N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1035/2021 depositata il13/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Rilevato: che Novima International s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Genova, la quale, in accoglimento della domanda di Marta Bergamino, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile e disposto il risarcimento del danno; che la Corte distrettuale, sotto il profilo della regolarità della notifica, affermava che la trasformazione della società da “Srls” in “Srl”, mantenendo immutata la ragione e la sede sociale, sarebbe stata priva di rilievo, tanto più che, nell’ipotesi di trasformazione, l’ente trasformato avrebbe conservato i diritti e gli obblighi ed anche i rapporti processuali del precedente; che Marta Bergamino ha resistito notificando un controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 380 bisc.p.c.;

Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo; che Novima International s.r.l. assume “la violazione dell’art. 360 comma 1 c.p.c. che rendono la sentenza invalida in quanto viziata dai vizi del contenuto inoltre sussiste violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto storico principale o secondario idoneo a determinare una decisione del merito diversa da quella impugnata”; che, secondo la ricorrente, la notifica del ricorso originario ex art. 702 ter c.p.c. sarebbe stata effettuata irritualmente presso la Novima srls, mentre avrebbe dovuto essere notificata alla Novima s.r.l., soggetto diverso e che, inoltre, dalla documentazione versata ex adverso, non sarebbe emersa alcuna diffida ad adempiere; che il predetto ricorso è inammissibile; che invero, a prescindere dalle inammissibilità immediatamente segnalabili, ex art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione risulta sottoscritto esclusivamente dall’avv.

Mario Ambrosio; che, da una ricerca telematica presso il C.N.F. per nome e cognome del predetto legale (nato a Napoli il 21 febbraio 1967), lo stesso non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti presso la Corte di Cassazione; che la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica (Sez. 3, n. 15706 del 4 giugno 2021); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Marta Bergamino, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis