Cassation court dismisses appeal on lack of autosufficiency and failure to prove express novation of debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the appeal filed by the Morinelli family against a lower court ruling that dismissed Evobus Italia's claim for payment. The appellants argued the statute of limitations was interrupted by a letter sent to the company and its former members, while also claiming a novation of the debt occurred. The court dismissed the first ground because the appeal lacked autosufficiency, requiring direct access to evidence not provided, and rejected the second ground as the creditor's conduct did not clearly demonstrate an intent to release the original debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1335, 2697, 2943, 2946, 1310 c.c.; Art. 1235, 1273 c.c.: The cassation court cannot examine facts directly unless the appeal is autosufficient, and tacit creditor conduct without explicit intent to release the original debtor does not constitute novation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27175/2021 R.G. proposto da : MORINELLI ANNA, MORINELLI GENNARO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato BENEVENTO RAFFAELE (null) rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO GAETANO (BRNGTN55E23H431V) -ricorrente- contro EVOBUS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO, 107, presso lo studio dell’avvocato MARIANI VALENTINA (MRNVNT83D45H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati TRIUNFO DOMENICO (TRNDNC62E23F839D), NASTRI ALFONSO (NSTLNS71P05I483L) -controricorrente- nonchè contro VENEZIANO MICHELE, EVOBUS ITALIA SPA, MORINELLI SALVATORE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 946/2021 depositata il24/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Rilevato: che Anna Morinelli e Gennaro Morinelli, (già soci della Serena Tour s.n.c.) propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva respinto il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore. Quest’ultimo, nel contraddittorio anche di Michele Veneziano e Salvatore Morinelli, aveva accolto la domanda di Evobus Italia s.p.a., volta ad ottenere il pagamento del residuo credito, pari ad € 32.173,52, per la vendita di un autobus usato alla Serena Tour s.n.c.; che la Corte distrettuale, per un verso, dava atto dell’interruzione della prescrizione, attraverso la raccomandata del 2.5.2005 e, per altro verso, escludeva che il rinnovo delle cambiali da parte di Salvatore Morinelli avesse determinato la novazione dell’obbligazione originaria; che Evobus Italia s.p.a. si è costituita con controricorso, mentre sono rimasti intimati Salvatore Morinelli e Michele Veneziano;
Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697, 2943, 2946 e 1310 c.c. nonché 116 c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la regolare ricezione della raccomandata, laddove Salvatore Morinelli non sarebbe mai stato socio, mentre al Veneziano il plico sarebbe stato spedito presso la sede della società, di cui non era più socio, ed agli stessi Anna e Gennaro Morinelli la missiva sarebbe stata recapitata presso un indirizzo diverso non solo dalla loro residenza ma anche dalla sede legale della società; che, inoltre, la raccomandata sarebbe stata ritirata da un soggetto privo di una qualifica legittimante la consegna, di talché la sola spedizione non sarebbe stata idonea a garantire la conoscenza del contenuto; che, col secondo, si invoca violazione e falsa applicazione degli artt.1235 e 1273 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di considerare che la novazione soggettiva del debito avrebbe determinato un accollo esterno liberatorio da parte di Salvatore Morinelli; che il primo motivo è inammissibile; che la Corte d’appello ha dato atto che “la raccomandata del 02.05.2005, inviata alla società, a tutti i soci ed a Veneziano Michele (doc. 9 fascicolo produzione Evobus Italia s.p.a.) con cui si chiedeva il pagamento della somma in questione, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione”; che, a fronte di tanto, i Morinelli affermano che la raccomandata non avrebbe potuto ritenersi pervenuta né alla società né ad alcuno dei suoi soci e richiamano, all’uopo, una serie di documenti, specificamente indicati e contenuti nel fascicolo di primo grado; che i predetti riferimenti, se possono essere idonei ad escludere in astratto la violazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. (Sez. 1, n. 12481 del 19 aprile 2022;
Sez. U, n. 8950 del 18 marzo 2022), non giovano ai ricorrenti, giacché allorquando venga dedotto un "error in iudicando", il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione non è giudice anche del fatto, sicché la mancata riproduzione degli stessi comporta in concreto una carenza di autosufficienza del ricorso; che il secondo motivo è infondato; che, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, la mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.(Sez. 3, n. 1758 del 8 febbraio 2012); che dunque non è sufficiente una manifestazione tacita di volontà o un comportamento concludente, ma occorre una dichiarazione del creditore dai caratteri inequivocabili o che la liberazione del debitore originario costituisca condizione espressa ed inequivoca dell’accordo intervenuto tra quest’ultimo e l’accollante, nel qual caso l’adesione determina automaticamente la liberazione dell’accollato (Sez. 3, n. 1352 del 31 gennaio 2012); che nessuno di tali ipotesi ricorre nel caso di specie; che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di Evobus Italia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co