Court dismisses appeal on value claim but allows appeal for unliquidated prior trial costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the first appeal ground inadmissible due to lack of specific evidence regarding the disputed value and the client's actual economic prejudice. Conversely, the Court accepted the second ground, finding the lower court omitted a mandatory liquidation of costs incurred in prior merit and appeal phases. Consequently, the decision was quashed regarding the cost issue, and the case was remitted to the Tribunal for a new composition to quantify these expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The first appeal ground is inadmissible if the appellant fails to specify the exact nature and amount of living costs or demonstrate specific economic prejudice, while the second ground is admissible when the lower court omits the liquidation of costs from prior merit and appeal phases, requiring remittal for quantification.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31966-2021 proposto da: CIANCIO MARIO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. MARIO VERRUSIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 1509/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento, in veste di giudice del rinvio a seguito della cassazione di precedente pronuncia dello stesso ufficio, accoglieva in parte la domanda proposta da Ciancio Mario, con la quale lo stesso aveva invocato la condanna del Comune di Sant’Agata dei Goti al pagamento del compenso dovutogli a fronte dell’attività di assistenza e consulenza professionale resa nell’ambito di un giudizio civile. Il Tribunale, in particolare, liquidavail compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 127 del 2004, nella cui vigenza si era esaurita l’attività professionale, e considerando il valore della controversia ricompreso nello scaglione da € 51.700,01 ad € 103.300,00.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ciancio Mario, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Sant’Agata dei Goti. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del primo motivo di ricorso ed ACCOGLIMENTO del secondo. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento, in veste di giudice del rinvio a seguito della cassazione di precedente pronuncia dello stesso ufficio, accoglieva in parte la domanda proposta da Ciancio Mario, con la quale lo stesso aveva invocato la condanna del Comune di Sant’Agata dei Goti al pagamento del compenso dovutogli a fronte dell’attività di assistenza e consulenza professionale resa nell’ambito di un giudizio civile.
Il Tribunale, in particolare, liquidava il compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 127 del 2004, nella cui vigenza si era esaurita l’attività professionale, e considerando il valore della controversia ricompreso nello scaglione da € 51.700,01 ad € 103.300,00. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ciancio Mario, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Sant’Agata dei Goti. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea determinazione del valore della lite, che –sulla base del criterio del disputatum– aveva un valore superiore a quello ritenuto dal Tribunale.
Inoltre, contesta la mancata considerazione dell’esito della lite, assai vantaggioso per il Comune, e dunque il pregio dell’attività professionale svolta per conto dell’ente locale. Infine, si duole del mancato riconoscimento delle spese anticipate. La censura non presenta il necessario gradodi specificità, posto che:
a) per quanto concerne il valore della lite, il ricorrente non indica in modo preciso quale sarebbe, in ipotesi, lo scaglione di tariffa che avrebbe dovuto essere applicato alla controversia presupposta, né da atto di quali valori minimi esso prevede; in proposito, va ribadito che qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass.
Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. del 21/12/2017 , Rv. 647175; Cass. Sez.1, Sentenza n. del 07/08/2009 , Rv. 609456; Cass. Sez.5, Ordinanza n. del 15/11/2017 , Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato;
b) per quanto invece concerne la mancata considerazione del pregio dell’attività e dei risultati conseguiti, il ricorrente non richiama alcun elemento specifico che il Tribunale avrebbe dovuto considerare, limitandosi ad una generica censura della valutazione in fatto svolta dal giudice di merito;
c) infine, per quel che attiene alle spese vive che, in ipotesi, il giudice di merito gli avrebbe dovuto riconoscere, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione specifica della loro natura e del loro importo, né indica in modo puntuale da quale documento emergerebbe la prova della loro effettiva anticipazione e quando esso sarebbe stato ritualmente depositato nel corso del giudizio di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la mancata liquidazione, da parte del Tribunale, delle spese dei due gradi, di merito e legittimità, precedenti alla fase di rinvio.
La censura è fondata, poiché il Tribunale fa riferimento, genericamente, alle “spese del presente procedimento”, senza dare atto della liquidazione operata per ciascuna fase di merito (quella iniziale e quella di rinvio) e per il giudizio di legittimità. Sul punto, va ribadito che “In materia dispese processuali, la parte soccombente neigradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito delgiudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative aigiudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice delrinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 1407 del 22/01/2020, Rv. 656866; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 28/07/2015, Rv. 636370 ). Considerato che non appare necessario alcun ulteriore accertamento di merito, e tenuto conto che il ricorrente non ha contestato la statuizione con cui il Tribunale ha parzialmente compensato le spese, nella misura di un terzo, la causa può essere decisa nel merito, con riconoscimento in favore del ricorrente delle spese del primo grado di giudizio, quantificate in € 1.100 per compensi, e di quelle di legittimità, secondo tariffa, in aggiunta a quelle della fase di rinvio, già liquidate dal Tribunale”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore, limitatamente alla proposta di inammissibilità del primo motivo e di accoglimento del secondo. Ritiene però opportuno il rinvio della causa al Tribunale di Benevento, in differente composizione, per la quantificazione delle spese del primo giudizio di merito e di quello di legittimità, in esito al quale il giudice a quo ha emesso l’ordinanza oggi impugnata, non potendosi provvedere in merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c. Il giudice del rinvio dovrà altresì regolare le spese del presente, ulteriore, giudizio di legittimità.
PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di