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Ordinanza — n. 31740/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible for failing to address the lower court's specific reasoning on solar panel integration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31740/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a failure to address the specific reasoning of the lower tribunal. While the agency argued that integrated solar panels must be included in the cadastral rent assessment, the lower court had ruled that the panels were not structurally integrated with the building. The court rejected the appeal because the agency's grounds did not match the decisive factual finding regarding the lack of structural integration.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to address the ratio decidendi of the contested judgment or lacks sufficient factual specificity to stand alone.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility ratio decidendi requirement autonomy of grounds cadastral rent assessment solar panel integration tax administrative litigation structural integration indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31236 del 2021
Cass. n. 24092 del 2021
Cass. n. 24092 del 2021; Cass.
Cass. n. 18421 del 2009
24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass.
Cass. n. 15952 del 2007
18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007; Cass.
Cass. n. 26490 del 2022
15952 del 2007; Cass. n. 26490 del 2022).
Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2678-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RONDI IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO CARPINELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE GALANTE, ANTONINO PIACENTINI; controricorrente - avverso la sentenza n. 1054/23/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA La parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio del territorio di Bergamo aveva attribuito ad un lastrico solare ubicato a Seriate, sul quale la parte contribuente aveva installato un impianto fotovoltaico, la categoria catastale D/1 e la rendita catastale di euro 2.011,80; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto dalla parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso proposto dall'Ufficio affermando che l'impianto fotovoltaico non è strutturalmente integrato all'edificio sottostante e pertanto, scorporato il suddetto impianto, rimane l'edificio con il suo tetto, accatastato con il tetto compreso e la cui rendita non è oggetto di contestazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 218 del 2015 in quanto, con riferimento agli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D e E sottoposti Ric. 2021 n. 02678 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- a stima diretta per la determinazione della rendita catastale, i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura dell'immobile e costituenti copertura o parete devono essere considerati al fine della determinazione della suddetta rendita catastale.

Il motivo di impugnazione è inammissibile sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sia perché è carente dal punto di vista dell'autosufficienza. Secondo questa Corte, infatti: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021;

Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007; Cass. n. 26490 del 2022). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la circostanza che l'impianto fotovoltaico non è strutturalmente integrato all'edificio sottostante, il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate dà invece per presupposto che i pannelli fotovoltaici siano integrati nella struttura dell'immobile, oltretutto mediante una ricostruzione dei fatti superficiale ed apodittica e quindi carente dal punto di vista del rispetto del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass.nn. 28072 e 24048 del 2021;

Cass. n. 26490 del 2022), per poi sostenere che i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura dell'immobile e costituenti copertura debbono essere considerati al fine della determinazione della suddetta rendita catastale. Ric. 2021 n. 02678 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- Pertanto il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. PQM dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso nella ca