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Ordinanza Interlocutoria — n. 31735/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify the Ministry of Education of the hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling granting a teacher precedence rights. The Ministry argued the appeal was untimely, but the primary ground for dismissal was the failure to comply with procedural notification rules. Specifically, the court found that the Ministry did not receive the notice of the hearing date as required by law, necessitating a remand for proper scheduling.

Regesto Legislator

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Art. 380bis c.p.c.; The failure to communicate the notice of the hearing date to the opposing party, as mandated by law, renders the appeal inadmissible and requires the case to be remanded for proper scheduling.

Parole chiave

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procedural notification hearing date notice inadmissible appeal remand for scheduling cassation procedure diritto alla formazione necessità d'istruzione scolastica speciale tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis c.p.c.
non risulta essere stato comunicato, a norma dell'art. 380bis 1 c.p.c., l'avviso di fissazione del ricorso nell'odierna camera di consiglio al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2876-2021 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pm tempore, UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SICILIA - TERRITORIO CALTANISSIMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro SCIBETTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA REGIONE 30, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA POMPEO, rappresentato e difeso dall'avvocato CALOGERO BUSCARINO; - contro ricorrente- avverso la sentenza n. 308/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 18 luglio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello del MIUR, dell'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto a Giuseppe Scibetta, docente di scuola secondaria di secondo grado, il diritto di precedenza ex art. 104 1. 104/1992 nelle procedure di mobilità degli anni scolastici 2016/17 e successivi, previa disapplicazione per nullità ed illegittimità della disciplina collettiva e dei provvedimenti amministrativi ad esse relativi, ordinando alle Amministrazioni convenute di provvedere alla sua destinazione definitiva in conformità alla precedenza riconosciuta;

2. essa ha ritenuto tardivo il gravame, in quanto depositato telematicamente il 5 settembre 2019, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del Tribunale, a mezzo PEC il 17 giugno 2019, all'Avvocatura dello Stato;

3. con atto notificato il 18 gennaio 2021 il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE Ric. 2021 n. 02876 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- 1. non risulta essere stato comunicato, a norma dell'art. 380bis 1 c.p.c., l'avviso di fissazione del ricorso nell'odierna camera di consiglio al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

2. ritenuta pertanto la necessità che la Cancelleria provveda ad un nuovo avviso alle parti entro trenta giorni dal deposito della presente ordinanza, rimettendo all'esito il ricorso per la tempestiva fissazione a nuova adunanza camerale;

P.Q.M.

dispone che la Cancelleria provveda in conformità al suddetto avviso di fissazione del ricorso e ai successivi incombenti indicati. Così deciso nella Adu