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Ordinanza Interlocutoria — n. 31734/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2022 legislation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31734/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal against a regional commission's decision regarding statistical income verification. The private party had submitted a request for a simplified settlement procedure under new 2022 laws, prompting the court to halt the trial. Consequently, the case was remitted to a different section for reassignment rather than a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, n. 130/2022; Art. 5, comma 2, n. 130/2022: The court may suspend proceedings to facilitate a simplified settlement when a party requests it under the new legislative framework.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension statistical income verification regional tax commission procedural remittal inchiesta per frode fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, n. 130/2022
In prossimità dell'adunanza il patrono privato ha depositai:o istanza di definizione agevolata ex art. 5 1.
Art. 5, comma 2, n. 130/2022
In prossimità dell'adunanza il patrono privato ha depositai:o istanza di definizione agevolata ex art. 5 1.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7071-2021 proposto da: SABIU FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato IUTA MELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA ANTONIA PINTUS; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 300/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 17/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna di riforma della pronuncia della CTP di Sassari ove erano state accolte le ragioni della parte privata in tema di prova contraria all'accertamento con metodo induttivo su base statistica (c.d. spesometro) per l'anno di imposta 2007. Più nello specifico, la sentenza di appello ha ritenuto che i beni nella disponibilità del contribuente e le spese assunte nel periodo considerato non fossero congruenti con i redditi dichiarati e che le prove offerte dalla parte privata non fossero idonee -qualitativamente e quantitativamente- a contrastare la presunzione di legge.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza il patrono privato ha depositai:o istanza di definizione agevolata ex art. 5 1. n. 130/2022; VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte.

Ric. 2021 n. 07071 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- Così dec