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Ordinanza Interlocutoria — n. 31733/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal to allow simplified procedure request under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute regarding the validity of a digitally notified assessment notice. The Regional Tax Commission had declared the notice null because digital signatures were not permitted until 2018, while the taxpayer argued for a simplified procedure under new legislation. The court granted the taxpayer's request to utilize the simplified procedure, thereby pausing the main litigation until January 2023.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 I. 130 del 2022; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The court may suspend proceedings to allow a party to avail themselves of a simplified procedure defined by new legislation, even if the main appeal concerns procedural validity of prior acts.

Parole chiave

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simplified procedure tax assessment notice digital signature validity suspension of proceedings Regional Tax Commission assistenza amministrativa fiscale accesso agli atti del contribuente accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 I. 130 del 2022
Rilevato che: Giuseppe Casaccia ha presentato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 10, I.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con l'unico motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 37 D.Igs. n. 600/1973
Art. 2 e 23 D.Igs. n. 82/2005
e) D.Igs. 217/2017 e pertanto non poteva essere applicata all'avviso di accertamento impugnato, notificato in data 7.11.2016.
Art. 2 comma 1 lett. e) D.Igs. n. 217/2017
e) D.Igs. 217/2017 e pertanto non poteva essere applicata all'avviso di accertamento impugnato, notificato in data 7.11.2016.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11175-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CASACCIA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CC)RTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO RICCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3138/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 11175 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 11175/2021 Agenzia delle Entrate c/ Casaccia Giuseppe Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 3138/3/2020 dep. 20/10/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione, ai fini delle II.DD. ed IVA, per l'anno 2011, ricavi non dichiarati in merito alla vendita di frutta e verdura, ha accolto l'appello del contribuente ritenendo nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato in formato digitale, in modalità cartacea, con firma digitale; tale modalità era consentita, secondo la CTR, solo a partire dal 27.01.2018 data di entrata in vigore dell'art. 2 comma 1 lett.

e) D.Igs. 217/2017 e pertanto non poteva essere applicata all'avviso di accertamento impugnato, notificato in data 7.11.2016. La CTR ha statuito che: "risulta evidente che l'art. 2 anzidetto aveva escluso l'applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale agli atti attinenti al controllo fiscale, da intendersi, evidentemente, nel senso più lato ed onnicomprensivo del termine, non operando distinzione alcuna nell'ambito della sfera di attività degli uffici finanziari. E' il decreto legislativo n. 217 del 2017, innanzi citato, che dispone l'applicabilità del Codice anche agli atti di accertamento, rinviando ad un futuro decreto di stabilire le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni codicistiche anche alle attività di controllo fiscale, questa intesa in senso stretto.

Non condivisibile, quindi, risulta l'argomento addotto dall'Agenzia delle Entrate per dimostrare la legittimità del suo provvedimento, facendo leva sul disposto dell'art. 2, comma 6bis del decreto legislativo n. 82 citato, che, distinguendo gli atti di accertamento da quelli di controllo fiscale, costituirebbe altresì la chiave di lettura dell'art. 6 nella sua formulazione in vigore fino al 26 gennaio 2018". Giuseppe Casaccia si è costituito con controricorso. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 42 D.Igs. n. 600/1973, nonché degli artt. 2 e 23 D.Igs. n. 82/2005 per aver la CTR ritenuto nulla la sottoscrizione dell'atto impositivo con firma digitale perchè, trattandosi di atto di accertamento, doveva essere sottoscritto in formato cartaceo, come era stato notificato, in quanto la possibilità di utilizzare la firma digitale era sorta solo a seguito della novella di cui all'art. 2 comma 1 lett.

e) D.Igs. n. 217/2017. Rilevato che: Giuseppe Casaccia ha presentato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 10, I. 130 del 2022, ricorrendone i presupposti.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al lrgennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo della quinta sezione civile. Roma, 28 settembr