Cassation case remanded for joint hearing due to pending related appeals regarding IMU tax exemption eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal, ordering the case to be remanded for a joint hearing with three other pending appeals. The appellant challenged a regional tax commission decision denying an IMU exemption based on marital residence requirements, arguing valid prior exemptions existed. The court declined to rule on the merits, instead prioritizing procedural efficiency by consolidating the cases for simultaneous examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 13 comma 2 DL 201/2011: When multiple appeals involving identical parties and facts are pending, the court must remand the case for joint hearing to ensure unified and efficient adjudication.
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9397-2021 proposto da: CATUOGNO CLEMENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA, 16, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MAGRI', rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DE MARI; - ricorrente - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ANDREOTTOLA, IVANA ANNA FURNARI; - controricorrente avverso la sentenza n. 5425/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 09397 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- r.g 9397 Catuogno Clementina C/ Comune Napoli Ritenuto che: Clementina Catuogno ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di rettifica per IMU anno 2014, ha parzialmente accolto l'appello della contribuente, rigettandolo sia in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato sia quanto alla richiesta agevolazione (ex art. 13 dl. 201/2011) per l'abitazione principale, ritenendo necessario, per fruire dell'agevolazione, la residenza e la dimora abituale nell'immobile del nucleo familiare.
La ricorrente deduce, fra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto i coniugi De Mari/Cotuogno fino al luglio 2019, avendo la residenza anagrafica e la dimora abituale in due distinte unità immobiliari di loro proprietà nel Comune di Napoli, si erano legittimamente avvalsi dell'esonero ciascuno per la quota del 50%. Il Comune di Napoli è rimasto intimato. La ricorrente deposita memoria, chiedendo un rinvio in attesa della decisione su rg 7072/2021, su causa relativa alle medesime parti.
Considerato che: rilevato che all'udienza del 6 luglio 2022 con ordinanza interlocutoria n. 24879/2022 è stata rinviata sezione ordinaria la causa rg 7072/2021; preso atto della pendenza di analoghi ricorsi (r.g. n. 7072/2021; r.g. n. 7079/2021 e r.g. n. 2241/2022), per i quali è opportuna una trattazione congiunta,
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta (con rg. 7072/2021; rg. 7079/2021 e rg 2241/2022) e dispone trasmettersi gli atti alla sezione ordinaria. Roma, 15 settembre 2022 OP95st