Court remits case to Fifth Civil Section for new hearing due to significant legal issue regarding mandatory tax mediation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order remitting the case to a new hearing before the Fifth Civil Section. The appellant argued that the lower court erred in awarding costs and failed to apply specific provisions of the mandatory tax mediation law. The court determined that the legal questions raised require specialized examination and thus ordered a remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 15, 17-bis, 360 c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of law of particular relevance, the court may decide to treat it before a specialized section and remit the case for a new hearing.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 466-2020 proposto da: SOGET SPA , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO MONACO; - ricorrenti - contro TORRELLI ANGELO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da se medesimo ; - controricorrente - nonché contro TORRELLI GIULIA; - intimati - avverso la sentenza n. 428/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA La SOGET s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Torreili Giulia, impugnando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative eilla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis.
La parte intimata non si è costituita. Ha depositato controricorso Torrelli Angelo Antonio che però non risulta essere parte del presente procedimento. Con ordinanza interlocutoria n. 10597 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente insisteva per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, Ric. 2020 n. 00466 sez.
MT - ud. 21-06-2022 -2- nn. 3 e 5 in quanto l'annullamento degli atti di riscossione era stato comunicato nel termine di novanta giorni prescritto dalla mediazione tributaria cosicché la parte contribuente non avrebbe dovuto iscrivere la causa ai ruolo e in ogni caso la SOGET non doveva essere condannata al pagamento delle spese dato il suo ineccepibile comportamento; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata valutato la possibilità di applicare al caso di specie il saldo e stralcio di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma .3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 21