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Ordinanza — n. 31726/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax authority for violation of defense rights regarding access to company documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31726/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's challenge to a tax assessment. The tax authority argued the taxpayer could not defend herself because she was no longer a shareholder and lacked access to the company's accounting documents. The court ruled that the taxpayer retained the right to access these documents to contest the tax liability incurred during her period of ownership, thereby upholding her right to adequate defense.

Regesto Legislator

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Art. 7, 1. n. 212/2000; Art. 42 d.P.R. n. 600/1973; Art. 56 d.P.R. n. 633/1972: A former shareholder retains the right to access company documents to contest a tax assessment for income from participation, ensuring adequate defense even after leaving the company.

Parole chiave

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tax assessment defense former shareholder rights company document access adequate defense rights income from participation accesso agli atti del contribuente accoglimento parziale del contribuente onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 7, 1. n. 212/2000
per violazione dell'art. 7 1.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
212/2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art.
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell'art. 56 d.P.R.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
212/2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell'art. 56 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 30069/2018
Cass. V, n. 30069/2018 e prevedenti ivi citati).
Cass. V, n. 30560/2017
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Testo completo

avverso la sentenza n. 6574/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZ ANI. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia ove è stato accolto l'appello della contribuente sulla pronuncia della CTI' di Catania di rigetto del ricorso avverso l'atto impositivo per maggior reddito da partecipazione a società a ristretta base azionaria di cui la contribuente non era più socia al momento della verifica fiscale.

Più in particolare, la CTR ha affermato che la contribuente non poteva dirsi messa nelle condizioni di difendersi, non avendo accesso al PVC su cui si fonda l'accertamento societario da cui trova scaturigine l'atto impositivo a lei notificato. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 1. n. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando che l'atto impositivo notificato alla contribuente contenesse per relationem ogni riferimento utile per consentire difesa in giudizio, donde errato avrebbe il collegio d'appello nel ritenere non più possibile adeguata difesa della contribuente, perché non più socia dell'accertata società.

Emerge dalla gravata sentenza che il PVC sia stato riprodotto in uno con l'atto impositivo societario e questo, a sua volta, ripreso Ric. 2021 n. 07382 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- nell'accertamento di maggior reddito per partecipazione a società a ristretta base, notificato alla contribuente. Con orientamento consolidato, questa Corte ritiene che il socio cessato possa comunque avere accesso alla documentazione societaria per contestare l'accertamento di maggior reddito nel periodo di sua afferenza alla compagine sociale, estendendo tale principio dalle società di persone a quelle di capitali con ristretta base (cfr.

Cass. V, n. 30069/2018 e prevedenti ivi citati). Peraltro, la non contestata disponibilità degli atti presupposti in uno con l'atto impositivo notificato, assolve l'onere probatorio pubblico e pone il contribuente nelle condizioni di spiegare adeguate difese (cfr. Cass. V, n. 30560/2017). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Presidente 0,1OELLERIA1 ogg