Cassation appeal dismissed due to failure to submit authentic copy of appealed judgment and file transmission request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit the authentic copy of the appealed judgment or the request for file transmission. The court noted these omissions render the appeal procedurally impossible under specific civil procedure rules. Consequently, no substantive review occurred, and the lower court's decision stood.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2 n. 2 and comma 3, c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to attach the authentic copy of the judgment or the request for file transmission renders the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19760-2021 proposto da: VOLPE CARMELA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE PICERNO; -ricorrente - contro CONDOMINIO I PLATANI; -intimato - avverso la sentenza n. 1497/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.:
« letto il ricorso proposto da Volp e Carmela per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1497 depositata l’11.5.2021; rilevato che tra gli atti depositati con modalità telematica dal ricorrente non è presente la copia autentica della sentenza impugnata né l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio della fase di merito; che tali omissioni determinano l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 2 e comma 3,c.p.c.»; Considerato che: –il Collegio condivide la proposta del Relatore;
–nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; –ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se