Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify the specific legal grounds of the appellate court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Galli's appeal inadmissible because it failed to identify the specific legal grounds upon which the Court of Appeal based its decision. While Galli argued the lower court's reasoning was vague and lacked motivation, the Court found the appellate judgment's logic clear and explicitly addressed the arguments regarding the interruption of prescription and the sufficiency of the trial court's findings. Consequently, the appeal was rejected, and Galli was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact legal grounds (rationes decidendi) relied upon by the lower court, rendering the decision's reasoning unperceivable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5677/2021 R.G. proposto da : GALLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA , PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato MERCURIO CRISTINA (MRCCST79C42C352C), rappresentato e difeso dall'avvocato GRANDE FRANCESCO (GRNFNC76B01C352R); -ricorrente- contro PERSIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDONI ANTONELLA (GDNNNL76E69I804V), rappresentato e difeso dall'avvocato PERSIO FRANCESCO (PRSFNC57M25H282H); -controricorrente- nonchécontro PERSIO GIANNI; -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6437/2020 depositata il17/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Giovanni Galli ricorre per la cassazione della sentenza n. 6437- 2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 17 dicembre 2020, articolando un solo motivo; resiste con controricorso Francesco Persio; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Giovanni Persio, rimasto intimato; Francesco e Giovanni Persio convenivano, dinanzi al Tribunale di Rieti, il Condominio Belvedere Tre Faggi di Terminillo e Giovanni Galli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati, rispettivamente, in euro 100.000,00 ed euro 127.723,23; lamentavano, in particolare, che Giovanni Galli, amministratore del condominio, aveva sporto denuncia querela nei loro confronti per i reati di truffa e di falso, archiviata dal GIP di Rieti, seguita da dichiarazioni di analogo contenuto rese a loro carico nel corso dell’audizione dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti;
Francesco e Giovanni Persio, a loro volta, avevano denunciato Giovanni Galli per calunnia e diffamazione aggravata; il procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione in relazione alla calunnia, e per tardività della querelaquanto alla diffamazione aggravata; il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 307/2017, accoglieva la domanda nei confronti del solo Giovanni Galli, condannandolo al risarcimento del danno, in virtù del combinato disposto degli artt.2059 cod. civ. e 185 cod . pen., liquidato equitativamente in euro 35.000,00a favore di ciascuno degli attori;
Giovanni Galli impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, ritenendola erronea per avere ritenuto sussistenti gli elementi necessari per integrare la fattispecie di reato oggetto di causa; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’appello e confermato la decisione del Tribunale; segnatamente, il Giudice dell’Appello ha ritenuto che la costituzione di parte civile aveva interrotto il termine di prescrizione anche per il reato di diffamazione aggravata, per il quale in sede penale era stato dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente decorso di un nuovo termine di prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2947 cod.civ.; dopo di ciò, la Corte di merito ha respinto i motivi di appello per due autonome ragioni: da un lato, per inammissibilità ex art. 342 cod.proc.civ., stante che essi non censuravano in modo specifico ed analitico le rationes decidendi adottate dal Tribunale, e , dall’altro, per infondatezza, data la oggettività ed inequivocità delle condotte diffamatorieda parte del Galli; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1) il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme processuali: violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.civ. e assoluta carenza o difetto di motivazione, omessa pronuncia»; la premessa da cui muove il ricorrente è che la decisione impugnata si fondi su due autonome rationes decidendi:
i) le critiche mosse alla sentenza di prime cure non erano specifiche ed analitiche, rendendo l’appello inammissibile; ii) l’appello era infondato anche nel merito. Secondo il ricorrente, entrambe le suddette rationes decidendi non renderebbero percepibile il fondamento della sentenza, pur essendoci graficamente una motivazione, mancando quest’ultima delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione; il motivo è inammissibile; la Corte territoriale, dopo aver dichiarato inammissibili i motivi diappello ex art. 342 cod.proc.civ., li ha tuttavia anche rigettati nel merito; tanto premesso, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non prestiil fianco alle censure formulate dal ricorrente: l'iterlogico seguito, fondato sull'assunto per cui quanto dedotto non fosse idoneo a censurare le rationes decidendi adottate dal Tribunale è percepibile, giacché, dopo avere richiamato in astratto i criteri di interpretazione dell’art. 342 cod.proc.civ., ha ritenuto che in concreto gli stessi non fossero stati seguiti nel caso di specie, anche in ragione dell’esplicito riferimento al raffronto tra la esaustiva ed analitica motivazione del Tribunale e le argomentazioni contenute nell’atto di gravame sia quanto all’an debeatursia con riferimento al quantum , a nulla rilevando, perché la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell'esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (inidoneità, ex art. 342 cod.proc.civ. delle censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto non capaci di incrinarne il fondamento logico-giuridico) e il fondamento di esse (tenore concreto dei motivi di appello); le affermazioni motivazionali neppure presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante exart. 132 n 4 c.p.c.; ragioni analoghe portano ad escludere che si possa ravvisare la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. sempre rispetto alle medesime domande, in quanto su di esse, palesemente, la pronuncia sussiste, è di inammissibilità e se ne percepiscono le motivazioni;
2) il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, in quanto dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata;
3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.