Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to produce power of attorney documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Banca Monte dei Paschi di Siena inadmissible because the representative's power of attorney was not produced in court. The bank argued its representative had valid authority, but the opposing party contended that without the specific notarized documents, the court could not verify the representative's powers. The court ruled that merely citing the documents is insufficient; the actual acts of representation must be physically presented to validate the legal standing of the representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 c.p.c.; The production of the power of attorney document is indispensable for verifying representation powers, and mere citation of the document without its production renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Francesco Maria CIRILLO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.) dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere Ad. 13/09/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 14851 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14851 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: 01483500524), in persona del rappresentante per pro- cura Daniele Peccianti rappresentato e difesodall’avvocato Salvatore Di Miceli (C.F.:
DMC SVT 52S04 B602Y) -ricorrente- nei confronti di RUSSELLO Maria(C.F.: RSS MRA 70S57 Z112K) COMUNE DI FAVARA (C.F.: 80004120848 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 334/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021 (e notificata in data 19 marzo 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Maria Russello ha agito in via esecutiva nei confronti del Co- mune di Favara,sottoponendo a pignoramento le disponibilità vantate da quest’ultimo nei confronti del suo istituto tesoriere, Ric. n. 14851/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; quest’ultima ha reso la dichiarazione di quantità in senso negativo, in quanto il conto di tesoreria non presentava saldo positivo, facendo suc- cessivamente presente, su richiesta del giudice dell’esecuzione, che era stata concessa una anticipazione di cassa in favore dell’ente che, utilizzata parzialmente, presen- tava essa stessa saldo negativo.
Il giudice dell’esecuzione ha assegnato gli importi pignorati, a soddisfazione del credito azionato. L’istituto tesoriere ha proposto opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Agrigento. Ricorre la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente, a giudizio del Collegio, la ve- rifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Si premette che, in caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ri- corso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre ri- levabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di Ric. n. 14851/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto)e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una pro- cura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza costante di que- sta Corte; cfr.
Cass., S ez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del19/10/2007, Rv. 599237 – 01;
Sez. 1 , Sente nza n. 10122 del02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del26/05/2005, Rv. 582325 – 01 ). Nella specie, la ricorrente Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona di Daniele Peccianti, che si qualifica rappresentante della stessa in virtù di procura per notaio Mario Zanchi di Siena del 6 giugno 2018 (rep. 36893; racc. 18357), rilasciata da Riccardo Renzo Filippo Quagliana, a tanto autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 e da ulteriore procura speciale per notaio Mario Zanchi di Siena del 12 maggio 2014 (rep. 233190; racc. 15728); nella indicata qualità, il Peccianti ha sottoscritto il mandato difensivo al difensore costituito per la società ricorrente avvocato Di Miceli.
L’indicata procura in favore del Peccianti non è stata però pro- dotta in giudizio (così come, del resto, quella in favore del Ric. n. 14851/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Quagliana, che a sua volta avrebbe conferito al Peccianti i po- teri rappresentativi). Da tanto consegue l’inammissibilità del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio,non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia.
Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1-bisdello stesso art.
13. Così decis