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Ordinanza — n. 31694/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal against Cassation ruling limited to remittal, citing procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31694/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's decision resulted from the Ministry's fraud, but the court noted that revocation for fraud is only permitted against substantive rulings, not remittals. Since the contested judgment merely sent the case back for retrial without deciding the merits, the legal grounds for revocation did not exist.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 391-ter cod. proc. civ.: Revocation for fraud is admissible only against substantive Cassation rulings, not those limited to remittal.

Parole chiave

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revocation appeal fraud exception Cassation remittal procedural inadmissibility substantive decision impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 1, cod. proc. civ.
1122 del 1995, sul presupposto dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; il Ministero della difesa ha replicato con controricorso.
Art. 391-ter cod. proc. civ.
Considerato che: il ricorso per revocazione è inammissibile; la ricorrente assume che la sentenza de qua sia stata adottata a causa del dolo del Ministero della difesa; nondimeno l’art. 391-ter cod.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
395, il provvedimento col quale la Corte ha deciso la causa nel merito; per tale è da intendere il provvedimento adottato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
1122 del 1995, sul presupposto dell’art. 395, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al
art. 391-ter cod. proc. civ
Considerato che: il ricorso per revocazione è inammissibile; la ricorrente assume che la sentenza de qua sia stata adottata a causa del dolo del Ministero della difesa; nondimeno l’art. 391-ter cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11314-2021 proposto da: TORRE ASTURA SRL , in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato VALERIO COLASANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO PASQUINI; -ricorrente - contro MINISTERO della DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1122/1995 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/02/1995;

Ric. 2021 n. 11314 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Torre Astura s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 1122 del 1995, sul presupposto dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; il Ministero della difesa ha replicato con controricorso. Considerato che: il ricorso per revocazione è inammissibile; la ricorrente assume che la sentenza de qua sia stata adottata a causa del dolo del Ministero della difesa; nondimeno l’art. 391-ter cod. proc. civ. stabilisce che è impugnabile per revocazione, per i motivi “altresì” di cui ai numeri 1), 2) 3) e 6) dell’art. 395, il provvedimento col quale la Corte ha deciso la causa nel merito; per tale è da intendere il provvedimento adottato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

“qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”; in sostanza, la possibilità di impugnare una sentenza di cassazione adducendo un motivo di revocazione diverso dall’errore di fatto (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) è data per il solo caso della cassazione con decisione sul merito della controversia; Ric. 2021 n. 11314 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- nella concreta fattispecie la sentenza di cui è chiesta la revocazione si è limitata a cassare con rinvio quella allora impugnata; dunque, non sussiste il presupposto della revocabilità ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al