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Ordinanza — n. 31666/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31666/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31666/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 9598-2022 proposto da: CAPASSO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOTZIOS, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8285/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 287 c.p; Ordinanza — n. 31666/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. VI, n. 13854/2021). Visto che il predetto difensore si era qualificato in delega espressamente come antistatario, Visto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020), Ric. 2022 n. 09598 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- t PQM La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 8285/2021, depositata il 4 aprile 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del difensore antistatario Avv.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta esame di cassazione esecuzione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 287 c.p
RILEVATO Con istanza di correzione per errore materiale ex art. 287 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 9598-2022 proposto da: CAPASSO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOTZIOS, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8285/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Con istanza di correzione per errore materiale ex art. 287 c.p.c. sull'originario ricorso rg n. 6538/2015, conclusosi con pronuncia di questa Corte n. 8285/2022 di accoglimento del ricorso e condanna delle spese a favore della parte contribuente, l'avvocato di quest'ultima rappresenta di essersi qualificato in atti come antistatario e chiede la correzione del dispositivo nel senso che le spese di lite, come quantificate, siano a lui personalmente liquidate. Considerato che per orientamento consolidato in sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo (cfr.

Cass. VI, n. 13854/2021). Visto che il predetto difensore si era qualificato in delega espressamente come antistatario, Visto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020), Ric. 2022 n. 09598 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- t PQM La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 8285/2021, depositata il 4 aprile 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del difensore antistatario Avv.

Paolo Botzios». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza.