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Ordinanza — n. 31656/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax appeal due to missing mandatory co-owner participation in necessary joinder proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31656/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Lazio Regional Tax Commission's decision declaring the tax agency's appeal inadmissible. The Commission had rejected the appeal without contesting the taxpayer's arguments, while the Court identified a critical procedural flaw: the omission of a necessary co-owner from the proceedings. The Court ruled that tax assessments on co-owned property require mandatory joinder of all owners, and the lack of this participation vitiates the entire process, necessitating a remand for a new hearing with proper representation.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The omission of a necessary co-owner from tax assessment proceedings renders the entire process null and void, requiring annulment and remand for integration of the contradictory procedure.

Parole chiave

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necessary joinder tax assessment appeal co-owner participation procedural nullity litisconsortio necessario stima fiscale immobiliare diritto alla rendita tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs 546/1992
Con il secondo motivo si deduce la nullità del procedimento per violazione dell'art. 14 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
14 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
14 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma n.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (v.
Art. 354, comma 1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018
da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez.
Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013
6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013;
Cass., n. 17020 del 2020
Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010
Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, n. 3068 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9016-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PACIARONI MARIA CARLA, FRANCHINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANNELLA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2848/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ríc. 2021 n. 09016 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- 9016/2021 Agenzia delle entrate C/ Franchini Alessandro + 1 Rftenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dei Lazio, che su impugnazione da parte di Alessandro Franchini di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, di immobile sito in Roma, piazza Vittorio Emanuele, ha dichiarato inammissibile :'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto che l'Ufficio, in riferimento alle considerazioni sollevate cl& contribuente, non abbia mosso alcuna contestazione nell'atto di appello, mentre avrebbe dovuto non solo contestare ma anche provare la erroneità di quanto affermato dal contribuente e dalla sentenza di primo grado. contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che: 1, Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992 in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c in quanto la motivazione della sentenza della CTR si palesa emessa in contrasto con la citata normativa.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del procedimento per violazione dell'art. 14 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma n. 4 c.p.c. in quanto l'immobile in esame risulta essere di proprietà dei signori Franchini Alessandro per la quota di 1/2 e Paciaroni Maria Carla per la restante quota di 1/2; ciò dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 3 della L. 241/1990, in relazione all'art.360, comma n.3 c.p.c. ritenendo che nel merito l'avviso di accertamento in esame risulta legittimamente motivato.

4. Occorre, in via pregiudiziale, rilevare tid'ufficio la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario dell'immobile oggetto dell'accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso. Va ribadito che quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013;

Cass.17020 del 2020). 5, Occorre rilevare che questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di dassamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante,. v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6- 5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020).

5. Poiché è pacifico che, nella specie, il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti di un comproprietario, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Roma), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, statuendo anche sulle spese di lite del presente grado. Ne consegue che i restanti motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell'intero processo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 29 settembre 2022 Il Presidente Dott.Aitei-is s osit