Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of specific grounds under Article 360 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant, an ex-shareholder, filed a generic complaint alleging the lower court's decision was erroneous without citing any of the five statutory reasons for cassation under Article 360 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the appeal failed to articulate precise legal violations, rendering it a vague collection of grievances rather than a targeted legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The appeal to the Supreme Court is a bound critique limited to specific statutory grounds, requiring precise formulation of grievances; generic appeals lacking specific citations of the five statutory reasons for cassation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3779-2021 proposto da: DE NICOLA LUCIANO, in proprio e nella qualità di ex socio ed ex amministratore della DECO COSTRUZIONI SRL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO IANNONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricon-ente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO; - intimata - avverso la sentenza n. 2821/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata 1'11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 03779 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R. . N 3779/2021 De Nicola Luciano c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Luciano de Nicola, in qualità di ex socio - titolare di una quota pari al 50% cle, capitale sociale - della DE.00 SRL, ricorre per l'annullamento della sen- tenza della C.T.R. della Campania, che su impugnazione da parte dello stesso avverso l'avviso di accertamento, relativamente a recupero di tas- sazione per l'anno 2012 per dividendi occulti realizzati in seno a DE.00 Costruzioni SRL - previo accertamento in rettifica di maggior reddito in capo alla società - ha respinto l'appello del contribuente.
La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che "l'unico motivo assunto dagli appellanti è costituito dal presunto difetto di motiva- zone dell'accertamento ricevuto quale socio, per essere stata omessa la leqazione dell'atto presupposto. Si precisa che l'accertamento a carico dela società era divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione. Ap:pare pertanto incongrua l'eccezione dell'appellante vista la sua percen- tuale di socio, che era al 50% ma anche dal fatto che lo stesso era ammi- nistratore unico della società e legale rappresentante della stessa e che per Vanno in contestazione non aveva proceduto neanche alla regolare presentazione della dichiarazione né aveva tenuto una regolare contabilità. in reddito era stato desunto dalla GDF mediante accertamenti ban- cari.
Pertanto è pertinente la censura della CTP su rilievo della mancata p:-.(.2,va offerta dal ricorrente sulla non percezione dei redditi di partecipa- L'Ufficio si costituisce con controricorso e deposita memoria. Censiderato che: Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata in quanto contrastante con le emergenze fattuali enucleate dai giudizi di merito, senza articolare alcun motivo specifico e senza indicare il parametro normativo asseritamente violato.
2. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di specificità, in quanto si risolve nella prospettazione di una promiscua ma non dettagliata plu- ralità di doglianze di merito, senza la formulazione di censure specifi- camente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360 c.p.c..
3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ri- corso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa- riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo - o come nella specie, senza alcuna articolazione dl motivi - sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabil- mente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enu- cieata dal codice di rito (Cass. 19959/14; Cass. 11603/2018).
4. Nel caso di specie, il ricorso non solo non è articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., ma la genericità dell'impugnazione è tale da non comprendere quali motivi siano da ritenersi proposti oltre che in relazione alla violazione di quali norme. Dopo aver richiamato e contestato in maniera generica la sentenza di primo grado, il ricorrente riporta il contenuto della sen- tenza di appello della quale, in modo generico deduce l'erroneità inte- grale senza ulteriori specificazioni, limitandosi a riproporre l'imposta- zione defensionale già sviluppata, sostenendo che "la laconica e sinte- tica decisione dei giudici di secondo grado rileva nella sua interezza affermazioni inesatte, non rispondendo al vero e del tutto infondate, che peraltro contrastano con le esigenze fattuali sopra riportate".
Tale impostazione discorsiva del ricorso, che sottopone a questa Corte "al- cune considerazioni di merito e di metodo" non è in grado di superare vaglio di ammissibilità, non consentendo tale modalità di redazione del ricorso di enucleare con chiarezza i motivi di doglianza né le viola- zioni che si intendono sollevare e non è conforme agli indicati principi della giurisprudenza in materia di specificità del ricorso per cassazione.
4. il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese se- guono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis d