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Ordinanza — n. 31653/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling restitution must be checked over a three-year mobile period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31653/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had granted a tax refund. The lower court had incorrectly assessed the refund amount in isolation, ignoring the requirement to evaluate it against a three-year mobile period of other state aid payments. Consequently, the court found the lower court violated EU state aid rules and annulled the decision, remanding the case for a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014; Art. 9, comma 17, 1. n. 289/2002; Art. 1, secondo comma, 1. n. 21/2008; Art. 2697 c.c.; Art. 107 and 108 TFEU; Reg. CE 1407/2013; Reg. CE 994/1998: State aid verification requires aggregating contributions over a mobile three-year period to determine if the total exceeds the EU de minimis threshold.

Parole chiave

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state aid de minimis mobile three-year period tax refund restitution EU state aid rules Cassation annulment sismic aid 1990 concurrent state aid procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014
per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art.
Art. 9, comma 17, 1. n. 289/2002
91/2017, dell'art. 9, comma 17, 1. n. 289/2002, dei provvedimenti contingibili ed urgenti della Protezione civile in occasione del predetto sisma, nonché dell'art.
Art. 1, secondo comma, 1. n. 21/2008
289/2002, dei provvedimenti contingibili ed urgenti della Protezione civile in occasione del predetto sisma, nonché dell'art. 1, secondo comma, 1. n. 21/2008, unitamente all'art.
Art. 2697 c.c.
21/2008, unitamente all'art. 2697 c.c., degli articoli n.
Art. 107 and 108 TFEU
Reg. CE 1407/2013
Reg. CE 994/1998
art. 2697 c.c
21/2008, unitamente all'art. 2697 c.c., degli articoli n.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 5923/2019
Cass. V, n. 5923/2019, segnatamente §.6).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27035-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del fif Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO DI GABRIELLA INGALA; - intimato - avverso la sentenza n. 5916/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di rimborso delle imposte versate dai soggetti ricompresi nel cratere sismico del sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel 1990. Più in particolare, il collegio di secondo grado ha ritenuto che la contribuente, pur titolare di partita IVA, abbia ricevuto per il periodo 1991-1992 la restituzione di somma assai inferiore all'importo de minimis oltre il quale la disciplina nazione di restituzione doveva considerarsi contraria al regime eurocomunitario e recuperata in quanto aiuto di Stato distorsivo della concorrenza.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies di. n. 91/2017, dell'art. 9, comma 17, 1. n. 289/2002, dei provvedimenti contingibili ed urgenti della Protezione civile in occasione del predetto sisma, nonché dell'art. 1, secondo comma, 1. n. 21/2008, unitamente all'art. 2697 c.c., degli articoli n. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, infine, dei regolamenti CE n. 1407/2013, nonché n. 994/1998.

Nello specifico, il patrono erariale si duole che il giudicante di secondo grado siasi limitato a valutare "in assoluto" la somma percepita, ritenendola Ric. 2021 n. 27035 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- inferiore al limite di attenzione comunitaria, ma ha obliato di valutarla secondo il c.d. "triennio mobile", parimenti richiesto dalla legge, per accertare che non siano state percepite altre somme riferibili ad aiuti di Stato che, sommate, superino il precitato limite de de Sul punto è intervenuta questa Corte con articolata pronuncia ricostruttiva dei diversi orientamenti e del sopravvenire delle norme relative al predetto sisma 1990, sancendo — per quanto qui interessa- che la verifica della sussistenza (o meno) dell'aiuto di Stato deve avvenire tenendo conto (tra gli altri) dei contributi percepiti nel triennio mobile (cfr.

Cass. V, n. 5923/2019, segnatamente §.6). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitt