Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31651/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible, ruling it is a request for merit re-evaluation rather than a legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31651/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the taxpayer's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of the factual merit rather than correcting a legal error. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly applied presumptions regarding the deductibility of costs paid to related entities, while the revenue agency maintained the lower courts correctly assessed the evidence. The court ruled that such factual assessments fall exclusively within the power of the trial judges and cannot be challenged on cassation grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 37 d.P.R. n. 600/1973: A cassation appeal based on the alleged erroneous recognition of concrete facts constitutes a request for merit re-evaluation and is inadmissible, as the assessment of evidence and factual conclusions belongs exclusively to the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility merit re-evaluation prohibited factual assessment exclusive power tax deduction presumptions related party costs contenzioso tributario onere della prova del contribuente accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
28-09-2022 -2- CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 37 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi vigenti in materia di presunzioni, nel concreto contestando la natura presuntiva degli indizi raccolti dall'Ufficio ed apprezzati dai collegi di merito.
art. 37 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi vigenti in materia di presunzioni, nel concreto contestando la natura presuntiva degli indizi raccolti dall'Ufficio ed apprezzati dai collegi di merito.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015 n. 26610
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
28-09-2022 -3- 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14752-2021 proposto da: SARTORELLI ROSSELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA RINALDI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE 1 ROMA; - intbnati - avverso la sentenza n. 3710/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente Rossella Sartorelli ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma ove non erano apprezzate le ragioni della contribuente in reazione alla ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché corrisposti a soggetto ritenuto interposto, riferibile alla stessa contribuente. Più in particolare, entrambi i collegi di merito rilevavano che i costi disconosciuti dall'Ufficio attenevano a spese sostenute dalla contribuente, quale notaio, a due società di servizi ritenute facenti capo ad ella stessa, sia per identità di indirizzo, sia per promiscuità di personale dipendente con quello dello studio, sia per volume di fatturato societario, derivante pressoché dalle prestazioni erogate a favore dello studio notarile, sia per la figura dell'amministratore delegato nella persona della suocera della contribuente.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. Ric. 2021 n. 14752 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi vigenti in materia di presunzioni, nel concreto contestando la natura presuntiva degli indizi raccolti dall'Ufficio ed apprezzati dai collegi di merito.

Così come posto, il motivo si riduce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. Ric. 2021 n. 14752 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Né la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza offre argomenti per discostarsi dal precitato orientamento consolidato di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1