Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31650/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming insufficient presumptive evidence, ruling merit review belongs to lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31650/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Giacomo Pasinetti's cassation appeal inadmissible against a tax assessment based on bank movement investigations. The taxpayer argued the lower courts erred by relying on inadequate presumptive evidence without concrete proof of higher income. The court rejected this, stating that re-evaluating the weight of evidence and choosing between conflicting proofs is the exclusive domain of the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 39 d.P.R. n. 600/1973: The cassation court lacks the power to re-examine the merits of the case; allegations of erroneous fact-finding regarding specific evidence belong to the motivation defect, not a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility tax assessment evidence presumptive proof merit review limitation bank movement analysis assistenza amministrativa fiscale internazionale amministrazione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art.
Art. 115 c.p.c.
600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art. 115 c.p.c. per aver il giudice del gravame dichiarato la fondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio fondata su Ric.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art.
art. 115 c.p
600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015 n. 26610
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
28-09-2022 -3- Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14709-2021 proposto da: PASINETTI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO ARTICO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO; - intimata- avverso la sentenza n. 2724/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente Giacomo Pasinetti ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia — Brescia che ha confermato la pronuncia della cTP di Bergamo ove non erano accolte le ragioni del contribuente in tema di prova di maggior reddito a seguito di indagini su movimentazioni bancarie. Nello specifico, entrambi i collegi di merito ritenevano non giustificati i movimenti disposti, per lo scostamento fra somme versate e ricevute non coerenti e non proporzionali con i prestiti dichiarati. Il ricorso è affidato ad unico motivo cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art. 115 c.p.c. per aver il giudice del gravame dichiarato la fondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio fondata su Ric. 2021 n. 14709 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- inadeguati elementi presuntivi riportati nell'avviso di accertamento e mai provati nel giudizio di merito, rispetto ai quali la parte aveva opposto contrastanti elementi probatori.

Così come posto, il motivo si riduce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Ric. 2021 n. 14709 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Né la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza offre argomenti per discostarsi dal precitato orientamento consolidato di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis