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Ordinanza — n. 31599/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reproduce and identify specific evidence cited in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31599/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to reproduce the specific documents cited in the lower court's decision. The appellant merely referenced a generic collection of payment notices and tax assessments without providing their exact content or location in the case file. Consequently, the Court ruled that it could not examine the alleged interruption of the limitation period without access to the original evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; Inadmissible are cassation appeals based on acts and documents of the trial court if the appellant merely refers to them without reproducing them or providing precise indications necessary for their identification and examination.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reproduction evidence limitation period interruption social security claims case file location contributi di previdenza impagati durata della rendita di invalidità durata completa di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Anche questa doglianza si rivela inammissibile posto che dimentica completamente che, come già ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2938 c.c
I primi due motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 34469 del 2019
Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass.
Cass. n. 18695 del 2021
34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021).
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11563-2021proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia s.p.a.), Agente per la Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gianni Silvia, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Anastasio II n. 130 , presso lo studi o dell’Avvocato Fabio Cantaro, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegatain calce al ricorso. -ricorrente - contro FALLIMENTO F.A.I. (FABBRICA ARTIGIANA INFISSI) DI GIAMMUSSO DARIO C.

S.N.C. E DEI SUOI SOCI Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI,in p ersona del curatore pro tempore. -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA datato 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Riscossione Sicilia s.p.a. propose opposizione, ex artt. 98 - 99 l.fall., avverso l’avvenuta parziale ammissione al passivo del fallimento Giammusso Riccardo (d’ora in avanti, breviter, Fallimento) - dichiarato in estensione di quello della F.A.I. (Fabbrica Artigiana Infissi) di Giammusso Dario C. s.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili - dei crediti dalla stessa azionati.

Contestò, in particolare, l’esclusione di alcuni importi, in ragione della prescrizione quinquennale dei corrispondenti crediti previdenziali eccepita dal curatore in sede di verifica, nonché la mancata ammissione concernenti le voci “aggio”, “interessi di mora” e “spese di notifica”, per le quali il giudice delegato non aveva ritenuto provata l’attività di riscossione svolta dall’esattore ante fallimento.

2. L’adito Tribunale di Caltanissetta, pronunciatosi nella contumacia del Fallimento, con decreto del 26 marzo 2021, comunicato il successivo 6 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile l’opposizione. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, il giudicedi merito:

i) ha rilevato «l’estrema genericità dell’opposizione in quanto finalizzata alla pronuncia Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 di un provvedimento di ammissione al passivo fallimentare di crediti “INPS, INAIL, etc.”, nonché dei relativi interessi, aggio e spese di notifica, tuttavia non specificamente quantificati nel loro ammontare, né in sede di istanza di ammissione al passivo, né nell’ambito della presente opposizione»; ii) ha ritenuto non provati i fatti interruttivi della prescrizione eccepita dal curatore in sede di verifica, essendosi l’opponente «limitata ad opporre un generico richiamo alla corposa documentazione in atti e agli effetti interruttivi determinati dalle notifiche di ben diciotto cartelle di pagamento e di ulteriori otto avvisi di addebito, relativi ad una molteplicità di crediti, maturati nell’ambito di un arco temporale compreso tra il 1993 ed il 2015, senza tuttavia, nulla allegare in merito alle date di ciascun evento interruttivo in rapporto ai singoli crediti oggetto di insinuazione.

Inoltre, l’opponente ha omesso ogni allegazione in ordine all’ammontare dei crediti vantati a titolo di interessi, aggio e spese di notifica».

3. Avverso questo decreto ricorre per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a., affidandosi a tre motivi. Neppure in questa sede il Fallimento svolge difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere erroneamente il Tribunale di Caltanissetta rilevato di ufficio la prescrizione non opposta in quanto la curatela del fallimento è rimasta contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 della Legge Fallimentare (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere erroneamente il Tribunale di Caltanissetta rilevato la prescrizione dei crediti vantati da Riscossione Sicilia s.p.a. in mancanza di una costituzione, da parte della curatela, nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano inammissibili ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., avendo questa Corte già chiarito che, una volta che il curatore abbia sollevato un'eccezione in senso stretto (quale, nella specie, è la prescrizione) nella fase sommaria, non ha affatto l'obbligo di costituirsi nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo perché l'eccezione, già sollevata ed accolta, rimane ferma, salvo il suo riesame di fondatezza in diritto o nel merito (cfr.

Cass. n. 6522 del 2017). 3 Il terzo motivo, rubricato «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», ascrive al tribunale nisseno di aver omesso di esaminare i fatti di cui all’opposizione allo stato passivo. Si assume che, «fin dall’insinuazione allo stato passivo, Riscossione Sicilia s.p.a. ha fornito la documentazione attestante il credito vantato e, anche nella fase di opposizione allo stato passivo, nonostante la contumacia della curatela, ha provato anche l’interruzione della prescrizione.

Sono stati depositati in giudizio, infatti, estratti di ruolo con p iani di ripartizione del debito, avvisi di accertamento, ulteriori intimazioni di pagamento, relative attestazioni e notifiche e visure anagrafiche di cui nil Collegio non ha tenuto conto immotivatamente, omettendo di analizzare un fatto, riportato nei relativi atti, decisivo per il giudizio». 3.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile posto che dimentica completamente che, come già ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla Ric. 2021 n. 11563sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021). 3.2. Nulla è specificato, nel motivo in esame, circa l’effettivo contenuto della documentazione che l’odierna ricorrente dichiara di aver sottoposto all’attenzione del tribunale, sicché, in questa sede, nemmeno è possibile valutarsene l’effettiva decisività.

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Fallimento rimasto solo intimato, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di Riscossione Sicilia s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do