Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31597/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specify evidence and alleging improper motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31597/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Malandrino against the Salerno Court of Appeal inadmissible. Malandrino alleged contradictions in the lower court's reasoning regarding the evidentiary value of documents submitted by AGEA, but failed to identify specific documents or explain their procedural history. The court ruled that such vague complaints do not constitute a valid ground for cassation under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 360 c.p.c., n. 3: The Court of Cassation rejects appeals alleging improper motivation or violation of evidence rules when the appellant fails to identify specific documents or facts, as these complaints must be precise and grounded in concrete procedural history.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper motivation evidence specification procedural history contributo unificato restituzione dei sussidi statali pagamenti diretti all'agricoltura aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 5
4-10-2022 3 I) «Art. 360 c.p.c., n. 5 -Violazione art.
Art. 360 c.p.c., n. 3
II) «Art. 360 c.p.c., n. 3 - Violazione dell’art.
Art. 1988 c.c.
in relazione all’art. 1988 c.c.», per avere ritenuto non assolto dal Malandrino, attraverso la produzione predetta, il proprio onere probatorio, malgrado, alla stregua dell’art.
Art. 2697 c.c.
3 - Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Antonio Malandrino ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 giugno 2020, n.
art. 645 cod. proc. civ
1958, la quale, accogliendo la corrispondente opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
Art. 360 c.p
4-10-2022 3 I) «Art. 360 c.p.c., n.
art. 1988 c.c
5 -Violazione art. 1988 c.c.
art. 2697 c.c
3 - Violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., SU, n. 34469 del 2019
Cass., SU, n. 34469 del 2019).
Cass., SU, n. 23650 del 2022
Cass. n. 9351 del 2022
Cass. n. 9351 del 2022; Cass.
Cass. n. 2195 del 2022
9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass.
Cass. n. 595 del 2022
2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass.
Cass. n. 4477 del 2021
595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 703-2021proposto da: MALANDRINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), allavia Mazzini n. 21/d, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Graniero, che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata in calce al ricorso. -ricorrente - contro AGEA -AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza, n. cron. 650/2020, della CORTEdi APPELLO di SALERNO, depositata il 17/06/2020; Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Antonio Malandrino ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 giugno 2020, n. 650, reiettiva del gravame da lui promosso controla decisione del tribunale di quella stessa città del 4 maggio 2015, n. 1958, la quale, accogliendo la corrispondente opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta dalla AGEA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in avanti, breviter, AGEA), aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1777/2008, reso dal medesimo tribunale in favore del Malandrino ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.

La AGEA è rimasta solo intimata. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha confermato l’assunto del tribunale circa la carenza di adeguata dimostrazione, da parte del Malandrino, gravato del relativo onere, del credito azionato in via monitoria, ritenendo, in particolare, che « il tabulato in possesso della P.A. non ha valore di accertamento definitivo di un diritto di credito, perché l’appellante, stando a tali tabulati, risulta assegnatario solo in via formale di n. 88 titoli definitivi. Inoltre, il Sig. Malandrino non ha esercitato la facoltà, pure riconosciutagli, di integrare eventualmente la superficie impegnata.

Ciò ha comportato come necessaria conseguenza l’attribuzione di crediti relativi alle sole superfici indicate nella Domanda Unica di Pagamento del 13/06/2006, questa sì costituente atto confessorio proveniente dalla parte e rivolto all’Amministrazione e, quindi, avente efficacia di prova legale». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 3 I) «Art. 360 c.p.c., n. 5 -Violazione art. 1988 c.c. in relazione all’art.2697 c.c.», contestandosi alla corte distrettuale l’esistenza di affermazioni asseritamente contraddittorie nella motivazione della sentenza oggi impugnata, laddove, pur avendo definito “comunicazione di riconoscimento di importi” la produzione dell’appellante, non ne aveva tratto, poi, le relative conseguenze, in termini di sua valenza probatoria exart. 1988 c.c., omettendo, peraltro, di motivare un siffatto operato;

II) «Art. 360 c.p.c., n. 3 - Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1988 c.c.», per avere ritenuto non assolto dal Malandrino, attraverso la produzione predetta, il proprio onere probatorio, malgrado, alla stregua dell’art. 1988 cod. civ., doveva essere l’AGEA a dimostrare eventuali fatti estintivi e/o modificativi del suo debito.

2. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché affette dalla medesima ragione di inammissibilità. 2.1. Il ricorrente, invero, non riproduce compiutamente in ricorsola documentazione a suo dire idonea a rappresentare il preteso riconoscimento di debitoo l’asserita promessa di pagamento di AGEA in relazione al credito da lui invocato (né una siffatta omissione, investendo un requisito di ammissibilità del ricorso stesso, giusta l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., può considerarsi sanabile dalla riproduzione, solo nella memoria exart. 380-bis cod. proc. civ., di detta documentazione),sicché questa Corte nemmeno è posta in condizione di verificarne l’effettivo contenuto onde valutare la denunciata violazione dei principi di cui all’art. 2697 cod.civ. in tema di riparto degli oneri probatori. 2.1.1.

Deve trovare applicazione, pertanto, l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 4 qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.

Cass., SU, n. 34469 del 2019). 2.2. A tanto deve solo aggiungersi, in relazione al primo motivo, che lo stesso si concreta, sostanzialmente, nella denuncia di un vizio motivazionale, totalmente obliterando, però che, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dal Malandrino con la menzionata doglianza) - nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 17 giugno 2020 -, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022;

Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 5 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo l’AGEA rimasta solo intimata, altresì, dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014;

Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Antonio Malandrino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo