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Ordinanza — n. 31594/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection costs, attributing sole liability to the collection agency's negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31594/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to shift litigation costs to the tax authority. The appellant argued that since the tax authority's debt was fully settled, both parties should bear costs equally regardless of fault. The court rejected this, ruling that the collection agency's negligence in processing the notice caused the debt's prescription, thereby breaking the principle of cost solidarity.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 97 c.p.c.; Art. 360 bis, comma 1 n. 1 c.p.c.: When a tax debt is prescribed due to the collection agency's inertia, the substantive loss is attributed solely to the agency, excluding the principle of cost solidarity against the tax authority.

Parole chiave

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tax collection negligence prescription of debt cost solidarity principle collection agency liability inadmissible cassation appeal offesa al credito credito lombard accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91, 92, 97 c.p.c.
Art. 360 bis, comma 1 n. 1 c.p.c.
Considerato che: il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
7716 del 2022 ); nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimat e svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.
art. 92 c.p
91, 92 e 97 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata in quanto la ragione della compensazione delle spese di lite nei confronti di Roma Capitale non integra alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell ’art. 92 c.p.c .

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5468 del 2022
Cass. n. 7716 del 2022
Cass. n. 7716 del 2022 ); nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimat e svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23952-2021 proposto da: LANDI GUIDO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - -ricorrente - contro ROMA CAPITALE , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ; -intimati - avverso la sentenza n. cronologico 11020/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

Rilevato che: Guido Landiha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11020 del 24 giugno 2021, che aveva confermato la decisione di primo gradoche, nell’accogliere la sua opposizione a cartella di pagamento, per intervenuta prescrizione del credito, maturata tra la data della notifica della cartella e la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, aveva regolato le spese di giudizio condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione e compensandole,invece, nei confronti di Roma Capita le; in particolare, il Tribunale ha motivato tale conclusione sulla base della considerazione che“ l’esito positivo dell’opposizione va esclusivamente ascritto alla condotta negligente di ADER nella riscossione della sanzione mentre nessuna censura può essere mossa a Roma Capitale”; con unico motivo di gravame , il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata in quanto la ragione della compensazione delle spese di lite nei confronti di Roma Capitale non integra alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell ’art. 92 c.p.c . , giustificano detta pronuncia, posto che la domanda svolta nei confronti sia di Roma Capitale che del concessionario della riscossione è stata integralmente accoltae, per l’effetto, entrambe le parti convenute dovevano essere condannate al pagamento delle spese, a prescindere dall’individuazione della parte che con il proprio comportamento avesse determinato l’esito della lite.

Considerato che: il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui nel caso in cui l’accoglimento della opposizione a cartella di pagamento sia motivata dal giudice a causa della inerzia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo la notificazione della cartella, determinante la prescrizione del credito, la soccombenza sostanziale della lite va attribuita al solo agente della riscossione, con esclusione del principio di solidarietà delle spese di lite, sicché appare legittima la compensazione delle stesse nei confronti dell’ente impositore ( Cass. n. 5468 del 2022;

Cass. n. 7716 del 2022 ); nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimat e svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl