Cassation appeal dismissed due to late notification of the appealed appellate court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by VI.RES. S.R.L. inadmissible because the appealed judgment was published on January 22, 2021, but the appellant claimed notification only occurred on February 25, 2021. The court found that the thirty-day deadline for filing a cassation appeal against a bankruptcy objection rejection runs from the date of notification, which the appellant failed to prove was later than the publication date. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the incidental counter-appeal was declared ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 13 l.fall.; Art. 334, comma 1 cod. proc. civ.: The thirty-day period for filing a cassation appeal against a bankruptcy objection rejection begins from the date of notification of the appellate court's decision; failure to prove a later notification date renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12052-2021proposto da: VI.RES. S.R.L. -VILLAGGI RESIDENZIALI, con sede in Matera, al recinto Manzoni n. 12, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Giovanni Marcosano, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv ocato Raffaele D’Innella,con cui elettivamente domicilia, in Roma, alla via Panama, n. 74, int. 8, presso lo studio degli Avvocati Gianni Emilio Iacobelli e Carlo Colapinto. -ricorrente - contro FALLIMENTO VI.RES. S.R.L. - VILLAGGI RESIDENZIALI , in persona del curatore Avv.
Massimiliano Miglio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’Avvocato Mariano Ric. 2021 n. 12052sez. M1 -Ad. 4-10-2022 Danilo Agresti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera, alla via Lucana n. 91. - controricorrente - e FALLIMENTO MARCOSANO S.R.L., in persona del curatoredott. Vincenzo Marranzini. -intimato - avverso la sentenza , n. cron. 12052 /2021, del la CORTE DI APPELLO DI POTENZA depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 23 ottobre 2019, n. 19, dichiarò il fallimento della VI.RES. s.r.l. - Villaggi Residenziali, (d’ora in avanti, breviter, VI.RES. s.r.l.) accogliendo il corrispondente ricorso proposto dal fallimento Marcosano s.r.l..
2. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza depositata il 22 gennaio 2021, n. 20, notificata il successivo 25 febbraio 2021, ha rigettato il reclamo promosso dalla fallita exart. 18 l.fall..
3. Quest’ultima ricorre per cassazione contro tale decisione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., il fallimento VI.RES. s.r.l., proponendo pure ricorso incidentale con un motivo. Non svolge difese in questa sede il fallimento Marcosano s.r.l., creditore istante ex art. 6 l.fall.. Ric. 2021 n. 12052sez. M1 -Ad. 4-10-2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che la sentenza impugnata risulta essere stata pubblicata il 22 gennaio 2021. La stessa parte ricorrente riferisce, poi, di averne ricevuto la “notificazione”, tramite posta elettronica certificata, presso i suoi difensori domiciliatari, il 25 febbraio 2021 (cfr. intestazione del ricorso), mentre il fallimento VI.RES. s.r.l. controricorrente ha dedotto e documentato che quella sentenza è stata “comunicata”dalla cancelleria della corte potentina, con analoghe modalità, il 22 gennaio 2021. 1.1. Orbene, è noto che:
i) il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo exart.18 l.fall. è di trenta giorni dalla sua notificazione; ii) la notifica del testo integrale della decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - effettuata, ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 - è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, a mente dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 13225 del 2021;
Cass. n. 6805 del 2021; Cass. n. 889 del 2021; Cass. n. 568 del 2021; Cass. n. 21964 del 2020; Cass. n. 19006 del 2020; Cass. n. 23443 del 2019; Cass. n. 27685 del 2018; Cass.n. 23575 del 2017; Cass. n. 10525 del 2016). E' stato chiarito , infatti (cfr. amplius, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 568 del 2021 e Cass. n. 19006 del 2020),che la menzionata modifica dell'art. 1 33 del Ric. 2021 n. 12052sez. M1 -Ad. 4-10-2022 codice di rito riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte e non incide, invece , sulle norme processuali - di carattere derogatorio e speciale - in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto l'art. 18 l.fall. (che richiama l'art. 17), ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr. anche l'art. 99, ultimo comma, 1.fall. nonché gli artt. 348-ter, 669-terdecies, comma 1, e 702-quater cod. proc. civ.); al tempo stesso, è stato precisato che l'operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell'art. 45, disp. att. cod. proc. civ. adopera dell'art. 16, comma 6, del citato d.l. n. 179 del 2012, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria (cfr.
Cass. n. 23575 del 2017). 1.2. Pertanto, il ricorso principale presentato dalla VI.RES. s.r.l. risulta inammissibile, in ragione della sua tardività, essendo stato proposto soltanto in data 26 aprile 2021 (cfr. ricevuta della sua notificazione, a mezzo posta elettronica certificata, al difensore del fallimento predetto), quando era oramai spirato il termine di trenta giorni (sia dalla data di “comunicazione” che da quella di “notificazione” come indicatee documentate, rispettivamente, dal controricorren te e dalla ricorrente) previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall.. 1.3.
Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame dei motivi del ricorso predetto.
2. Tenuto conto, poi, delle già menzionata date di “comunicazione” e/o “notificazione” della sentenza impugnata, il ricorso incidentale del fallimento VI.RES.s.r.l. deve intendersi come proposto (in data, peraltro, non anteriore al 7 giugno 2021, indicata in calce ad Ric. 2021 n. 12052sez. M1 -Ad. 4-10-2022 esso) alla stregua di quanto consentito dall’art. 334, comma 1, cod. proc. civ.. Esso, pertanto, giusta il comma 2 della medesima disposizione, va dichiarato inefficace in conseguenza della statuizione di inammissibilità pronunciata relativamentericorso principale.
3. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, restano a carico della VI.RES. Villaggi Residenziali s.r.l., da considerarsi unica soccombente (cfr. Cass. n. 15220 del 2018, secondo cui, nella fattispecie di cui all’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., resta «irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale»), rimarcandosi, peraltro, che, come evidenziato nella intestazione del controricorso del fallimento controricorrente, il giudice delegato ha attestato che quest’ultimo è privo di fondi ai fini di cui all’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002. 3.1.
Vanno respinte, poi, l e richiest e di condanna del legale rappresentante della menzionata società, eventualmente in solido con lastessa, al pagamento di dette spese, ex art. 94 cod. proc. civ. , ed al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosene, in concreto, i rispettivi, necessari presupposti. 3.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della VI.RES.
Villaggi Residenzialis.r.l., di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 12052sez. M1 -Ad. 4-10-2022 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara inammissibile il ricorso della VI.RES. Villaggi Residenziali s.r.l. ed inefficace, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., quello incidentale del fallimento VI.RES s.r.l..
Condanna la VI.RES. Villaggi Residenziali s.r.l. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla parte controricorrente, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, il tutto da corrispondersi in favore dello Stato. Rigetta le richiest e di condanna del legale rappresentante d ella VI.RES Villaggi Residenziali s.r.l., eventualmente in solido con la medesima società, al pagamento di dette spese, ex art. 94 cod. proc. civ., ed al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, exart.