Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court rules withdrawal extinguishes proceedings and shifts costs to applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Labor Tribunal's dismissal of a claim against the Red Cross extinguished. The applicant formally withdrew the appeal, which legally terminated the proceedings regardless of the opposing party's acceptance. Consequently, the Court ruled that the applicant bears the litigation costs because their withdrawal caused the dispute to end.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: A withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings and precludes the application of the contribution unificato refund rule, imposing costs on the withdrawing party.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32165/2021 R.G. proposto da : ROSSELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI PAOLO (LFNPLA56M24H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA CORTE FERDINANDO (DLLFDN55R28F839M) -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3535 /20 21 depositata i l 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Claudio Rossello ha proposto opposizione allo stato passivo dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (di seguito indicata per brevità CRI) per l’ammissione del credito di complessivi €7.784,66 a titolo di trattamento incentivante dovuto per il periodo di lavoro subordinato svolto tra il 1.1.2010 e il 31.12.2010 e accertato con sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, del 22 luglio 2016, n. 7279.
2. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione rilevando che il ricorrente non aveva soddisfatto l’onere probatorio a suo carico; e, infatti, il giudice del lavoro con la sentenza n. 7279/2016 aveva pronunciato una condanna generica, data la mancanza degli elementi necessari alla quantificazione delle somme dovute, e tale carenza probatoria non è stata successivamente sanata dal ricorrente.
3. Claudio Rossello ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. CRI ha svolto difese depositando controricorso.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente e/o contradditoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sentenza della sezione lavoro ha pronunciato una condanna generica e non specifica, nonostante essa indichi gli elementi per la quantificazione degli importi dovuti, e che erroneamente abbia posto l’onere della prova a carico del ricorrente.
2. In data 21/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente e controfirmato dai suoi legali, comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è prova dell’accettazione della rinuncia. 2.1Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014).
3. Le spese vanno quindi, nella vicenda, poste a carico del ricorrente avendo egli dato causa alla controversia così costringendo controparte a difendersi e non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 oltre esbor