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Ordinanza — n. 31585/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by dismissing lower court's expense award due to lack of consolidated jurisprudence on prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31585/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Marco Nardini's appeal against the Rome Tribunal's judgment, which had dismissed his claim based on prescription. The lower court incorrectly awarded the plaintiff all litigation costs despite the absence of a consolidated judicial orientation regarding the prescription of non-pensionary credits. The Court ruled that the expense allocation was incongruous because the new procedural law permits total cost compensation only when the legal issue is absolutely novel or jurisprudence has changed, neither of which applied here.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 100 c.p.c.; The lower court's award of total litigation costs to the prevailing party is invalid when no consolidated judicial orientation exists on the main issue, as the new procedural framework requires absolute novelty or a change in binding case law to justify such compensation in the absence of reciprocal defeat.

Parole chiave

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prescription of claims litigation costs allocation consolidated jurisprudence non-pensionary credits procedural law reform cassation appeal expense compensation compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92, second comma c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l.
l. 10 novembre 2014, n. 162
132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n.
Corte costituzionale n. 77 del 2018
Sezioni Unite n. 19704 del 2015
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Marco Nardini per la cassazione de lla sentenza del Tribunale di Roma n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 19704 del 2015
Corte costituzionale n. 77 del 2018
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24388-2021 proposto da: NARDINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA CAPITALE 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 7357/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Marco Nardini per la cassazione de lla sentenza del Tribunale di Roma n. 7357 del 2 021 , che, in accoglimento del suo appello, aveva dichiarato l’estinzione del credito sotteso alla cartella di pagamento per intervenuta prescrizione e quindi compensa to le spese di entrambi i gradi di giudizio, “ ten uto conto della mancanza di un orientamento consolidato sulla possibilità di ottenere in via principale e non di eccezione una pronuncia di accertamento della prescrizione con riferimento ai crediti di natura non previdenziale”; con unico motivo di ricorso,il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 1 00 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata per av ere compensato le spese di lite a fronte della totale soccombenza dei convenuti, erroneamente rilevando l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di accertamento della prescrizione relativamente a crediti non previdenziali; il motivo è manifestamente fondato, tenuto conto che la nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione della statuizione impugnata appare del tutto incongrua, avendo il Tribunale, da un lato , accolto l’appello richiamando l’o rientamento espresso dallapronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 19704 del 2015 e da numerose altre successive, e, dall’altro, al momento di regolare le spese di lite, dato atto dell’assenza sulla questione decisa di un orientamento giurisprudenzi ale consolidato .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della