Ordinanza — n. 31582/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24734-2021 proposto da: ICI SERVIZI UNIPERSONALE SRL , in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 154, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FORMICONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARCO CONCA; -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA ENRICO MEDI 11/19/25, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GALLO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 965/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 1218 c.c; Ordinanza — n. 31582/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 299 del 2016; Cass. n. 15383 del 2010 ) . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24734-2021 proposto da: ICI SERVIZI UNIPERSONALE SRL , in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 154, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FORMICONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARCO CONCA; -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA ENRICO MEDI 11/19/25, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GALLO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 965/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto daICI Servizi Unipersonale S.r.l. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 965 de l 10 . 05 .2021 , che aveva confermato la statuizione del giudice di pace di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio di Via Enrico Medinn. 11/19/25 di Roma, affermando che i lavori di cui la società opposta chiedeva il pagamento avevano interessato l’appartamento di un condòmino e non beni condominiali e che essa non aveva fornito alcuna prova della loro esecuzione, non potendosi considerare a tal fine la fattura prodotta, che indicava peraltro come committenteil condòmino interessato e non il condominio; con unico motivo , la società ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., lamentando che il giudice di appello non abbia considerato che la fattura di pagamento dedotta in giudizio, da cui si evince l’esecuzione dei lavori presso l’appartamento di Di Stefano Elettra, sito al primo piano dello stabile, era stata inviata al condominio e mai contestata se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che essa integrava un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’esecuzione dei lavori; il ricorso appare inammissibile, in quanto non investe con critiche specifiche la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione del fatto che i lavori oggetto della richiesta di pagamento non avevano interessato beni condominiali ma beni di proprietà esclusiva di un condòmino e risultavano commissionatida quest’ultimo, mentre il ricorso non adduce alcuna ragione del fatto che essi dovessero essere pagati dal condominio; avendo il giudice di secondo grado deciso le questioni di fatto conformemente alla decisione appellata ( c.d. doppia conforme ) , ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo indicato dall’art. 360 n. 5 c.p.c.; manifestamente infondata appare invece la seconda censura, tenuto conto che per giurisprudenza costante di questa Corte la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione del contratto, non può costituire, quando tale rapporto sia contestato, valido elemento di provadelle prestazioni eseguite( Cass. 18.4.2018 n. 9542 ;
Cass. n. 299 del 2016; Cass. n. 15383 del 2010 ) . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca