Cassation court declares appeal inadmissible due to lack of interest in action regarding tax bill notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a specific legal interest in challenging the tax bill notice. The applicant argued that the court should have ordered a hearing instead of dismissing the case due to lack of written submissions, but the court found the request absorbed by the inadmissibility of the role extract. Since the applicant could not prove any prejudice from the notice's inclusion in the role, the court ruled that no interest in action existed to justify immediate judicial protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis D.L. 146/2021; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: The new provision limiting the appeal of the role extract applies to pending cases, and the lack of proven prejudice from the notice's inclusion constitutes a lack of interest in action, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25922-2021 proposto da: CASTELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ; -intimati - avverso l'ordinanza n. cronologico 3708/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l' 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Castelli Giorgioha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8.3.2021,che, dato atto del mancato invio ad opera delle parti delle note scritte disposte ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, aveva dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizioa mente dell’art.309 c.p.c.; l’unico motivo di ricorsodenunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309, 348 c.p.c.e 118 disp. a tt. c.p.c. , censurando l ’ordinanza impugnata per averdichiarato l’estinzione del giudizio d’appello stante il mancato invio delle note scritte, mentre avrebbe dovuto rinviare la causa ad una udienzasuccessiva; le parti intimate, Roma Capitale e Agenzia delle Entrate Riscossione, non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che: dall’esposizione del ricorso risulta che l’opposizione avanzata dall’odierno ricorrente ha avuto ad oggetto l’estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza soltanto attraverso la visura dell’estratto di ruolo; sulla base di tale premessa, appare assorbente rispetto all’esame del ricorso, il rilievo della inammissibilità della domanda avanzata dal Castelli, in quanto diretta avverso l’estratto di ruolo; l’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, ha aggiunto il comma 4 bis all’’art. 12 l D.P.R. n. 602/73, che così dispone:
“ L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento chesi assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; tale disposizione riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, questa Corte ha dichiarato applicabile la suddetta norma di legge anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dellaL. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; non avendo il ricorrente dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata, non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenere una tutela immediata in giudizio; la rilevata mancanza dell’interesse ad agire, che quale condizione dell’azione, può essere accertate in ogni stato o grado del giudizio, anche d’ufficio dal giudice, non trova nella specie ostacolo dalla formazione di un giudicato interno in ordine alla sua sussistenza, avendo la sentenza di primo grado rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo proprio per tale causa; nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimat e svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile la domanda proposta da Castelli Giorgio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in