Italian court dismisses jurisdiction conflict claim due to lack of service on absent party ensuring contradictory proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional conflict request inadmissible because the defendant company had not been properly notified of the proceedings. The court found that since the company was absent and never served with the initial bankruptcy filing or hearing date, the subsequent attempt to integrate contradictory proceedings via the conflict order was invalid. Consequently, the lack of service rendered the entire regulation request inadmissible as it failed to guarantee the defendant's right to be heard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, ultimo comma, c.p.c.; Artt. 170 e 292, comma 3, c.p.c.: When a party is absent or unconstituted in a jurisdictional conflict proceeding, the court must verify regular service of the initial act; failure to ensure contradictory proceedings renders the conflict regulation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 26567/2020, sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 161/2019 depositata il 5/10/2020 nel procedimento vertente tra COPLAST SPA e SPREADING SRL; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Do-rr. LUCIO CAPASSO che conclude chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Sprcrading srl a mezzo comunicazione dell'ordinanza del Tribunale di Cassino del 5/10/2020.
RILEVATO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cassino, dinanzi al quale era stata proposta istanza di fallimento della società SPREADING srl (ejo di società occulta costituita tra quest'ultima e la G.N.A. GROUP srl), con estensione ai soci Francesco e Pasquale Cuozzo, ha rilevato che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della SPREADING senza averne la competenza, atteso che la società, dopo un trasferimento temporaneo di sede in Nocera Inferiore, non aveva mai svolto attività significative in detta località, avendo sempre esercitato l'attività di lavorazione e vendita all'ingrosso di materie plastiche nel territorio di Cassino, sicché la competenza a dichiarare il fallimento e gestire la procedura liquidatoria era del Tribunale di Cassino che, pertanto, sollevava il conflitto di competenza; che Francesco Cuozzo ha depositato memorie; che deve farsi applicazione del principio secondo cui, in sede di regolamento di competenza d'ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace o, comunque, non si sia costituita nel giudizio e, quindi, non abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la parte non costituita (e, in ipotesi, dichiarata contumace) sia stata regolarmente convenuta nel giudizio, poiché, in caso contrario, la mancata comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto si risolve in una ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio (cfr.
Cass. n. 10979 del 2012, n. 5962 del 2006); che, nel caso in esame, la SPREADING non ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, circostanza che rende inammissibile l'istanza di regolamento, non essendo stato assicurato il contraddittorio Ric. 2020 n. 26567 sez. Ml - ud. 20-09-2022 -2- nella presente fase per il tramite della comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, peraltro ugualmente ma vanamente tentata; che infatti questa Corte, con ordinanza del 20 settembre 2021, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale che evidenziava il potenziale interesse della SPREADING a depositare difese ex art. 47, comma 5, c.p.c., disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società, a cura della cancelleria del Tribunale di Cassino, che provvedeva alla notifica dell'ordinanza di conflitto con esito negativo; che tale adempimento veniva disposto, sebbene non sia prevista la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alla parte contumace o, comunque, non costituita nel giudizio (nel senso che l'art. 47, ult. comma, c.p.c. vada coordinato con le norme generali di cui agli artt. 170 e 292, comma 3, c.p.c., cfr.
Cass. n. 5962 del 2006), in ragione del fatto che, come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria e dal Cuozzo nella prima memoria, non risulta la notifica alla SPREADING del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare dinanzi al Tribunale di Cassino; che, in conclusione, il proposto regolamento è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento del Tribunale di Cassino. Roma, 20 settembre 2022 ÓFDEP ITATOINCERIA — ogg