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Ordinanza — n. 31461/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; procedural defect prevents review of appellate judgment on financial dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31461/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the petition was never deposited in the registry, as confirmed by a certificate dated September 3, 2020. The applicants, the Tunzi brothers, challenged an appellate judgment against Castello Finance S.r.l. and Eris Finance S.p.A. regarding their financial dispute, but the procedural failure to file the document barred any substantive review. Consequently, the appeal was rejected, and the applicants were ordered to pay the legal costs and a supplementary contribution.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the petition has never been deposited in the court registry, rendering the procedural requirement for filing non-compliant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deposit of petition procedural defect court registry requirement legal costs allocation motivi di cassazione istituzioni finanziarie opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22105-2020 proposto da: TUNZI MICHELE; 'NN-2 l pkt.t.,S10 - ricorrentt. Lo." coi411-,A,nh' - contro CASTELLO FINANCE S.R.L., volontariamente rappresentata da ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA PUTIGNANO; controricorrente - nonché contro ERIS FINANCE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI; FATTI DI CAUSA 1. Michele Tunzi ed Alessio Tunzi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 27 agosto 2019 n. 1743. La società Castello Finance s.r.1., per il tramite della propria rappresentante Italfondiario S.p.A., ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto non risulta mai essere stato depositato nella cancelleria di questa Corte, come attestato dalla cancelleria stessa con certificato 3 settembre 2020, in atti.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna Michele Tunzi ed Alessio Tunzi, in solido, alla rifusione in favore di Castello Finance s.r.1., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 22105 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 giugno