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Ordinanza — n. 31460/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to challenge the timeliness of the opposition under Article 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31460/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to formally frame his arguments under Article 360 of the Code of Civil Procedure. Although the applicant alleged nullity due to improper notification, the lower court had already ruled the opposition untimely, a decision the applicant did not challenge. Consequently, the court held that the timeliness issue alone justified the lower court's ruling, rendering the substantive arguments regarding notification irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not correspond to the ratio decidendi of the contested judgment, such as when the timeliness of an opposition is the sole basis for the decision and remains unchallenged.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi timeliness of opposition Article 360 c.p.c. procedural nullity violazioni delle norme procedurali opposizione procedura esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
delle spese del presente giudizio di legittimità, che olLbe-5\'' si liquidano nella somma di euro 8.000, it't 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art.
articolo 617 c.p
Lorenzo Marucci ha impugnato per cassazione la sentenza del 2.56 Tribunale di Pescara tcbn la quale è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta ex articolo 617 c.p.c..
articolo 360 c.p
Nelle due pagine in cui si articola l'illustrazione dei motivi di ricorso il ricorrente, senza formalmente inquadrare le proprie censure in alcuno dei vizi di cui all'articolo 360 c.p.c., deduce che la sentenza impugnata è "nulla per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" .
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19829-2020 proposto da: MARUCCI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ROCCO AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO TESTA; - ricorrente - contro BANCA MEDIOLANUM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARN2-\LDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002; - intimata - z5612-02, avverso la sentenza n. itl:Zia4. del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il ka42a1191 51-/01/ 24 udita la relazione della causa svolta nella camerfa di consi glio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSET11. FATTI DI CAUSA 1. Lorenzo Marucci ha impugnato per cassazione la sentenza del 2.56 Tribunale di Pescara tcbn la quale è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta ex articolo 617 c.p.c.. Ha resistito con controricorso la Banca Mediolanum s.p.a., creditore procedente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nelle due pagine in cui si articola l'illustrazione dei motivi di ricorso il ricorrente, senza formalmente inquadrare le proprie censure in alcuno dei vizi di cui all'articolo 360 c.p.c., deduce che la sentenza impugnata è "nulla per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" .

Sostiene che la procedura esecutiva iniziata in suo danno era viziata dalla nullità della notifica del precetto e del pignoramento, avvenuti ad un indirizzo dal quale si era trasferito già da 30 giorni al momento della notifica.

2. Il ricorso, anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa il corretto assolvimento degli oneri di cui all'articolo 366, nn. 3 e 6 c.p.c., è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale, infatti, ha innanzitutto ritenuto intempestiva l'opposizione, per inutile decorso del termine di 20 giorni stabilito dalla legge (p. 3, secondo e terzo capoverso, della sentenza impugnata), per Ric. 2020 n. 19829 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- poi svolgere solo ad abundantiam ulteriori considerazioni circa la ritualità della notifica dell'atto di precetto e del pignoramento. Pertanto, poiché il giudizio di tardività dell'opposizione è di per sé idoneo a sorreggere il dispositivo della sentenza impugnata, e poiché tale statuizione non è stata impugnata col ricorso per cassazione, diventa irrilevante stabilire se il Tribunale abbia errato o meno nel ritenere valide le notifiche dell'atto di precetto e del pignoramento.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Lorenzo Marucci alla rifusione in favore di Banca Mediolanum S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che olLbe-5\'' si liquidano nella somma di euro 8.000, it't 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cass