Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of novelty regarding established case law on collection agency registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested judgment aligned with existing precedent regarding the registration requirements for tax collection agencies. The appellant argued that the lower court erred in rejecting his opposition to a tax collection order, claiming the agency lacked the necessary ministerial registry entry. The court rejected this claim by citing prior rulings establishing that the 2008 financial reform did not retroactively invalidate existing concessions granted before the new rules took effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 53 d.lgs. 446/97; Art. 1, comma 224, legge n. 244/2007; The appeal is inadmissible if the contested judgment conforms to established case law and the appellant fails to demonstrate decisive reasons to overturn that precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15422-2020 proposto da: MUSSO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ARNONE; - ricorrente - contro A1.3 PARMA GES'FIONE EN'IRA`IE SPA, in persona del 1e ile rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO PROST; - controricorrente - avverso la sentenza n. 408/2019 del TRIBUNALE di PARMA, depositata 1'11/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Musso ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Parma avverso una ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, intimatagli dalla società Parma Gestione Entrate s.p.a., agente della riscossione per conto del Comune di Parma. A fondamento della opposizione dedusse che la suddetta società non era legittimata a pretendere la riscossione delle entrate erariali, in quanto non iscritta all'albo dei gestori abilitati alla riscossione, tenuto dal Pinistero delle finanze.
2. Sia il Tribunale di Parma, sia la Corte d'appello di Bologna (adita dall'odierno ricorrente) rigettarono l'opposizione, quest'ultima ex art.348 bis c.p.c.. La sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione da Giuseppe Musso con ricorso fondato su un motivo. La Parma Gestione Entrate ha resistito con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il collegio rileva preliminarmente che, al contrario di quanto prospettato dalla proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., il ricorso è tempestivo: il d.l. 18/20, infatti, ha disposto la sospensione dei termini processuali per 64 giorni, e non per 63 giorni, come invece ritenuto dalla suddetta proposta.
2. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c. Ric. 2020 n. 15422 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Sostiene che tali norme sarebbero state violate perché il Tribunale ha rigettato la sua opposizione nonostante fosse "pacifica tra le parti" la carenza, in capo alla società Parma Gestione Entrate, del requisito abilitante di iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 d.lgs. 446/97. 2.1. Il motivo - anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa la tempestività del ricorso rispetto alla data di comunicazione dell'ordinanza d'appello - è inammissibile per due indipendenti ragioni. 2.2.
In primo luogo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione controversa in modo conforme a quanto già stabilito da questa Corte, né il ricorso prospetta ragioni decisive per superare tale orientamento. Ha stabilito, in particolare, Sez. 2, Ordinanza n. 5150 del 21.2.2019 (richiamata anche dalla Corte d'appello, e dalle cui motivazioni il ricorrente prescinde del tutto), che le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 [art. 1, comma 224, della legge n. 244/2007, che ha modificato la lettera (b) del comma 5 dell'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevedendo che anche le società affidatarie del servizio di riscossione, e non solo i loro soci, debbano essere iscritte all'albo di cui all'art. 53 del suddetto decreto legislativo] si applicano alle concessioni del servizio di riscossione (o ai rinnovi di concessioni) stipulate dopo la sua entrata in vigore, ma non fa venir meno, in difetto di una specifica norma transitoria, le concessioni in corso rilasciate nel vigore della precedente disciplika, la quale limitava l'obbligo di iscrizione all'albo ministeriale ai soli soci privati delle società di capitali a prevalente capitale pubblico locale.
Nel caso di specie, avendo lo stesso ricorrent ammesso, nella outikSt.44,envd.G2L4L comparsa conclusionale appello) che la Parma Gestione Entrate Ric. 2020 n. 15422 sez. M3 ud. 28-06-2022 -3- ricevette l'affidamento del servizio di riscossione prima della riforma del 2008 di cui si è appena detto, correttamente il giudice di merito ha escluso la nullità dell'atto di riscossione adottato da quest'ultima società.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Giuseppe Musso alla rifusione in favore di Parma Gestione Entrate S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis nza4dei presupposti processuali per il versamento, da \ ttd,- • part, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione