Italian Court of Cassation corrects a prior ruling to add attorney fee deduction for the state-appointed defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a previous judgment on tax appeal costs. The appellant argued that the original order failed to deduct litigation expenses for his state-appointed defender, Avv. Domenico Damiani. The court ruled that since the lower tribunal did not address this specific request, the only proper remedy was a material correction procedure rather than a new appeal, thereby ordering the amendment of the prior decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 cod. proc. civ.; Art. 391 bis cod. proc. civ.: In the absence of legislative provision, the remedy for an omitted ruling on a state-appointed defender's fee deduction is a material error correction procedure, which ensures the principle of reasonable duration and provides a rapid enforceable title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 14188-2022 proposto da: LUPO GIORGIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DAMIANI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001),in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5206/8/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA depositata il 3/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2022 n. 14188 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 14188/2022 Lupo Giorgio c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L'Avv. Domenico Damiani, in qualità di procuratore costituito di Giorgio Lupo, propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 18252, depositata il 7 giugno 20221 con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto da Giorgio Lupo nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 5206/08/19 della CTR della Sicilia, decidendo nel merito, accoglieva l'originario ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento, compensando le spese dei gradi di merito, con rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Rileva il ricorrente che, nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto l'errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell'Avv. Domenico Damiani, difensoré antistatario di Giorgio Lupo. Considerato che: Giorgio Lupo ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. Domenico Damiani. Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, II comma, cod. proc. civ. che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Domenico Dimiani, difensore antistatario di Giorgio Lupo, va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 18252, depositata il 7 giugno 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a 15% spese generali ed accessori di legge», le parole «con distrazione .in favore dell'Avv.
Domenico Damiani, difensore antistatario di Lupo Giorgio». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 18252, depositata il 7 giugno 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole oltre a 15% spese generali ed accessori di legge», le parole «con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Damiani, difensore antistatario di Lupo Giorgio». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta • ordinanza. Roma, 28 settembre 2022 I Presid