Court allows appeal against tax tribunal for omitting analysis of autonomous organization requirement in IRAP refund case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the regional tax tribunal's decision due to a procedural defect. The lower court rejected the taxpayer's appeal by addressing only the statute of limitations, ignoring the specific argument regarding the lack of autonomous organization for IRAP refunds. The court ruled that this failure to address a distinct legal ground constituted a violation of the principle of contradiction and a defect in judicial activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The second-instance court must address all autonomous and ritually introduced requests; failure to evaluate a specific legal ground distinct from those already decided constitutes a violation of the principle of contradiction and warrants the cassation of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9596-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALIVENE RUGGIERO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALIVENE RUGGERO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4546/9/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di NAPOLI, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 09596 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg. N. 9596/2021 Agenzia delle entrate c/ Falivene Ruggero Ritenuto che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 4546/9/2020 dep. 7/10/2020 che, su impugnazione, del silenzio rifiuto .sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 2005 al 2009, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR, ha statuito che "Anche superando la nuova domanda rispetto al 1° in ordine alla prescrizione dei pagamenti Irap effettuati anteriormente al 30.11.2005, la richiesta del resistente risulta essere perfettamente legittima in quanto la domanda viene proposta il 30. 11.2009 ed il primo versamento compreso nella domanda è del 30.11.2005, quindi nei termini dei 48 mesi anteriori".
Ruggero Falivene è rimasto intimato. Considerato che: L Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la CTR rigettato l'appello pronunciandosi solo ed esclusivamente sul motivo di impugnazione concernente l'eccezione di parziale decadenza del diritto al rimborso, senza aver in alcun modo provveduto all'analisi delle contestazioni formulate avverso la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP in capo al contribuente; pertanto la CTR ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alle ulteriori contestazioni poste a sostegno dell'appello.
2. La censura è fondata e merita accoglimento.
3. Il vizio dedotto è configurabile soltanto quando vi sia un'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione tra chiesto e pronunciato e dunque in un difetto di attività del giudice di secondo grado. Tale vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice • di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per dassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, in modo tale da consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass., Sez. Il, 14/10/2021, n. 28072; 19/03/2007, n. 6361; 4/07/2014, n. 15367).
4. Nel caso di specie, come si evince dall'atto di appello riprodotto in tale sede dall'Ufficio, l'Agenzia delle entrate aveva specificamente impugnato la sentenza di prime cure per difetto di motivazione e violazione dell'art. 2 D.Igs. 446/1997, ritenendo che la stessa non avesse adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP in capo al contribuente. Tuttavia, la CTR ha motivato la sua decisione facendo riferimento solo all'accezione di decadenza formulata in apertura dei motivi di impugnazione, omettendo, pertanto, una valutazione in ordine alle ulteriori contestazioni poste a sostegno dell'appello.
Infatti, la CTR ha statuito che " ritiene questa Commissione non meritevole di .àeek,glimeritts PO- -pelk pttyukteiMeh tiperAnclo la 1111Min domanda rispetto al 1° in ordine alla prescrizione dei pagamenti lrap effettuati anteriormente al 30.11.2005, la richiesta del resistente risulta essere perfettamente legittima in quanto la domanda viene proposta il 30.11.2009 ed il primo versamento compreso nella domanda è del 30.11.2005, quindi nei termini dei 48 mesi anteriori", null'altro aggiungendo.
5. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte Tributaria Regionale di secondo grado della Campania, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Carnpania; in diversa composizione. Roma,