Cassation court remits case to lower court due to lack of decisive evidence on tax appeal deadline suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the tax agency's appeal against a regional commission decision regarding the admissibility of a tax appeal. The agency argued that a specific law suspended appeal deadlines for small-value fiscal disputes, extending the deadline to March 2013, while the regional commission held the old deadline applied. The court found no clear evidence in the record to definitively establish which deadline governed the specific case. Consequently, the court remitted the matter to the lower court for a new hearing to resolve the factual uncertainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 12 D.L. 98/2011; Art. 327 c.p.c.: In the absence of decisive evidence regarding the applicability of suspended tax appeal deadlines, the case must be remitted to the lower court for further examination.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5018-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CASSONE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MAGNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3039/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per il periodo di imposta 1991 con il quale veniva ricostruito l'imponibile ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di documentazione extracontabile e di costi considerati indeducibili; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile per tardività l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la sentenza impugnata, pubblicata il 15 febbraio 2011, era soggetta al termine cd. lungo per l'impugnazione (prima della riforma della legge n. 69 del 2009) e pertanto andava appellata entro un anno e 45 giorni dalla sua pubblicazione e cioè entro il 2 aprile 2012 mentre l'appello è stato notificato al contribuente solo il 27 marzo 2013;
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia Ric. 2021 n. 05018 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 2011 e dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 nonché dell'art. 327 cod. proc. civ. perché, ai sensi dell'art. 39, comma 12, cit., con riguardo alle liti fiscali che possono essere definite ai sensi di tale norma (controversie, come quella di specie, il cui valore sia inferiore ai 20.000 euro) sono sospesi, dalla sua entrata in vigore, ossia il 6 luglio 2011, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi e appelli, cosicché il termine ultimo per proporre appello scadeva il 28 marzo 2013.
Il Collegio, mancando l'evidenza decisoria, ritiene opportuna la trattazione della questione presso la quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del