Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 31435/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal case to lower court regarding notification proof and statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31435/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the State's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the case to be remanded to the Fifth Section for further examination. The State argued that the tax authority failed to prove proper notification of the debt and that the statute of limitations had expired due to the obligor's inability to know the debt. The court found the evidentiary record insufficient to support the lower court's findings on these specific procedural and substantive points.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation remands a tax appeal to the lower court when the evidentiary record lacks clarity on issues of notification validity and the application of limitation periods for tax debts.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification proof statute of limitations solidary obligor interlocutory appeal remand to lower court tax debt collection evidentiary record assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 58 e 60 d.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
29-09-2022 -2- che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 58 d.P.R. n. 600/1973
Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Art. 140 c.p.c.
602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; Ric.
Art. 145 c.p.c.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art.
Art. 14 d.lgs. n. 472/1997
per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni; che difetta l'evidenza decisoria, donde il giudizio deve essere rimesso alla V Sezione;
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art.
art. 140 c.p
602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10899-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GA.MONT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO PINI; - C01111-017.COITelltC - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER; - intimata - avverso la sentenza n. 1282/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Pistoia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notificazione e relativa prova; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, sollevando altresì il consolidarsi di giudicato interno, sotto diversi profili non oggetto di impugnazione specifica; il ricorso, già chiamato all'adunanza del 22 marzo u.s., è stato rinviato a nuovo ruolo per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973; art. 140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; Ric. 2020 n. 10899 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni; che difetta l'evidenza decisoria, donde il giudizio deve essere rimesso alla V Sezione;

PQM La Corte rinvia gli atti alla V