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Ordinanza Interlocutoria — n. 31434/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax assessment of industrial plant inclusion in rental value calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31434/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Binicocchi Due SRL against the Regional Tax Commission's decision rejecting the tenant's request to revise the rental value. The court held that a new rental estimate is only permissible if it presents novel elements not previously considered, specifically regarding the separation of industrial plants. Consequently, the lower court's confirmation of the original tax assessment was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 22, L. n. 2015; Art. 375 c.p.c.: A new rental value calculation is admissible only when the proposed estimate introduces novel elements distinct from those already established in the original assessment.

Parole chiave

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tax assessment appeal rental value revision industrial plant inclusion novelty requirement catastale registration Cassation dismissal tax commission decision procedura di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 22, L. n. 2015
Si conferma quindi la possibilità da parte del ( (i ibuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n.
Art. 375 c.p.c.
vato che: -gussiste immediata evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
art. 375 c.p
vato che: -gussiste immediata evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA t / sul ricorso 24908-2020 proposto da: BINICOCCHI DUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RINUCCIA MARCHISIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1830/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 24908 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- ;4908/2020 Binicocchi Due srl c/ Agenzia delle Entrate mito che: li ocietà Binicocchi Due srl ricorre per la cassazione della sentenza (i i CTR della Toscana che, in controversia su impugnazione di avviso ::zertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di tzlone catastale DOCFA resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. '2015, relativamente ad un immobile censito in catasto C.C. Prato t :t: e G999) in via dei Fossi n. 12 p. T catastalmente identificato in ltlt; o 80, Particella27, subalterno 528, ha rigettato l'appello della ct Elà, confermando integralmente la sentenza di prime cure e escludendo la possibilità di rettificare la rendita per gli " °bile di cui la ricorrente è proprietaria. l.

R ha statuito che "la sentenza dei primi giudici va confermata in Costante è stato l'orientamento dei primi giudici su una ; -2olicità di sentenze (nove) come riportato nelle controdeduzioni . !ifficio. Anche questa Regionale (sez.6) di recente si è pronunciata . i ;tesso argomento. Si conferma quindi la possibilità da parte del ( (i ibuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n. .1 - '2015, soltanto in quelle situazioni in cui all'immobile che risulti .astato sia stata attribuita una rendita determinata sulla base dei r già previsti dalla circolare 6T del 2012 e riconfermati dalla nuova includendovi gli impianti produttivi che ora invece debbono re, scorporati".

Ed ancora "non esiste la possibilità, come -cpriamente dedotto, che la legge di stabilità riportata consenta la fbilità di revisione della rendita in modo generalizzato e senza la ;trazione dell'esistenza di impianti produttivi da scorporare e o.; .•,s la prova che detti impianti fossero effettivamente stati ( (i .,derati nell'attribuzione della rendita in atti". l eizia delle Entrate si costituisce con controricorso. L'Agenzia delle -.e si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita r- -toria, con la quale rileva la non applicabilità alla fattispecie la (t enza richiamata nella proposta - per quanto di attinenza- alla • 1:pecie; pur essendo l'unico motivo relativo agli art. 21 e 22 I. ;i 15 non riguarda i presupposti applicativi della legge, ma la i:cazione da attribuire alla torre, che avrebbero dovuto far -( ,endere per l'accoglimento.

Si può correggere la rendita proposta • 3 U.cficio quando la situazione sia diversa rispetto a quella denunziata i' Iqine. sAderato che: unico motivo si deduce, in relazione all'art. 1, commi 21 e 22, I. : '2015 in combinato disposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 IL 652/1939, per avere la CTR statuito che il calcolo di una nuova i E- ita è possibile solo ove la nuova stima presenti elementi di novità che debba essere considerato. vato che: -gussiste immediata evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

.E9 la causa alla sezione quinta. P a, 28 settembre 2022 Il Prsidente •ki Dott. A a ct Eispkottek,