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Ordinanza — n. 31425/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial suspension of tax proceedings when one property issue is resolved and another remains pending.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31425/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's request for partial suspension of the tax proceedings regarding two distinct properties. While the first property's tax dispute was already definitively resolved by a prior Supreme Court decision, the second property's case remained pending before the Regional Tax Commission. The Court held that although Article 35 of the 1992 Tax Code generally prohibits partial decisions, the specific provision for suspension under Article 39 permits suspending the entire proceeding only when a dependency exists; since the first issue was settled, the dependency for the second was no longer active, yet the Regional Commission incorrectly refused a full suspension while effectively deciding on one part. Consequently, the Court annulled the Regional Commission's sentence and remanded the case for a proper determination of the suspension status.

Regesto Legislator

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Art. 35, comma 3; Art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992: While partial decisions are generally inadmissible, a partial suspension of proceedings is permissible when the dependency for the entire case has been resolved for one part, allowing the suspension to be applied only to the remaining pending portion.

Parole chiave

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partial suspension of proceedings tax code dependency partial decisions inadmissibility IMU tax assessment cassation annulment imposta speciale sulle forze idrauliche contributo alla produzione imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è viziata da nullità per error in procedendo non essendo conforme allo schema legale disciplinato nell'art. 35 cit.
Art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
perché tale sentenza, nel rigettare l'appello proposto dalla società in relazione al primo immobile, ha altresì sospeso il giudizio in relazione al secondo immobile ai sensi dell'art. 39 cit.
art. 279 c.p
35, comma 3, costituisce un precetto carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata come precisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16180 del 2021
Il giudizio deve essere definito nella sua interezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può che essere integrale; la sospensione parziale del processo postula difatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del 2021; nello stesso senso Cass.
Cass. n. 31439 del 2018
16180 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass.
Cass. n. 2254 del 2011
31439 del 2018; Cass. n. 2254 del 2011).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29440-2021 proposto da: ENEL PRODUZIONE SPA 05617841001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAULEI II, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSAMARIA NICASTRO; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44 presso lo studio dell'avvocato CORBYOND GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHESI DARIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1512/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: il comune di Montagna in Valtellina accertava, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore IMU per due immobili dell'ENEL facenti parte di un complesso di produzione di energia idroelettrica; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente relativamente ad un immobile e sospendeva per l'altro il giudizio ex art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992. Stabiliva in particolare la Cassazione che: con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 2, numero 18, la controversia si è definita con la sentenza della Cassazione n. 32547 del 2019 che ha ritenuto corretta la rendita catastale attribuita con l'atto di rettifica catastale e pertanto la richiesta di sospensione per pregiudizialità non ha ragion d'essere mentre con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 6, numero 198, pende tuttora la controversia promossa dalla società contribuente che ha impugnato in Cassazione la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5330/6/2019, che ha confermato il rigetto del ricorso e quindi solo per quest'ultimo immobile va accolta la pregiudiziale relativa alla sospensione del giudizio ex art. 39, comma ibis, del Ric. 2021 n. 29440 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- d.lgs. n. 546 del 1992, in attesa della definizione del giudizio instaurato per l'impugnazione dell'atto di rettifica catastale. Avverso detta sentenza ENEL produzione s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Montagna in Valtellina si costituiva con controricorso senza opporsi alla richiesta del ricorrente di cassazione con rinvio della sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione ENEL produzione s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39, comma ibis del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è viziata da nullità per error in procedendo non essendo conforme allo schema legale disciplinato nell'art. 35 cit. perché tale sentenza, nel rigettare l'appello proposto dalla società in relazione al primo immobile, ha altresì sospeso il giudizio in relazione al secondo immobile ai sensi dell'art. 39 cit.

Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: «Il divieto di pronuncia di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, costituisce un precetto carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata come precisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs. n. 546 del 1992, per la riforma del contenzioso tributario - dall'esigenza di evitare gli inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla peculiare struttura del processo tributario ed al sistema di riscossione frazionata dei tributi contro cui l'istituto delle sentenze non definitive e, a maggior Ric. 2021 n. 29440 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- ragione, quello delle impugnazioni differite che solitamente vi si accompagna, verrebbe inevitabilmente a con fliggere. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, prevede che "la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa". Orbene, se non sono ammesse nel processo tributario sentenze parziali non è ammissibile, per logica conseguenza, una sospensione parziale del processo, in quanto essa presuppone giustappunto la decisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3.

Il giudizio deve essere definito nella sua interezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può che essere integrale; la sospensione parziale del processo postula difatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass. n. 2254 del 2011). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - respingendo l'appello della parte contribuente relativamente ad un immobile, sospendendo per l'altro il giudizio ex art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e stabilendo in particolare che: con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 2, numero 18, la controversia si è definita con la sentenza della Cassazione n. 32547 del 2019 che ha ritenuto corretta la rendita catastale attribuita con l'atto di rettifica catastale e pertanto la richiesta di sospensione per pregiudizialità non ha ragion d'essere mentre con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 6, numero 198, pende tuttora la controversia promossa dalla società contribuente che ha impugnato in Cassazione la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Ric. 2021 n. 29440 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -4- n. 5330/6/2019, che ha confermato il rigetto del ricorso e quindi solo per quest'ultimo immobile va accolta la pregiudiziale relativa alla sospensione del giudizio ex art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in attesa della definizione del giudizio instaurato per l'impugnazione dell'atto di rettifica catastale - di fronte ad un unico avviso di accertamento impugnato nell'ambito di un giudizio unitario non ha erroneamente considerato che nel processo tributario non è ammissibile una sospensione parziale del processo, in quanto essa presuppone la decisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, quando invece il giudizio deve essere definito nella sua interezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può che essere integrale.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa