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Ordinanza — n. 31423/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax office, ruling DOCFA procedure requires detailed factual motivation when facts are contested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31423/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower court to be quashed and remanded. The tax office argued that the assessment notice was sufficiently motivated by merely listing objective data under the DOCFA procedure. However, the court found the lower court failed to verify if the taxpayer's factual elements were contested, which requires a more detailed explanation of differences to protect the taxpayer's defense rights. Consequently, the court held that the lack of specific analysis regarding contested facts rendered the motivation inadequate.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.L. n. 16/1993; Art. 7 L. n. 212/2000: In DOCFA procedures, the motivation requirement is met by listing objective data only when facts are not contested; if facts are disputed, the notice must specifically detail the differences to ensure the taxpayer's right of defense.

Parole chiave

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DOCFA procedure tax assessment notice factual motivation taxpayer defense rights catastral rent adjustment revisione della tassazione fiscale compensazione della rendita revisione della rendita invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2 D.L. n. 16 del 1993
civ, l'Agenzia delle entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L.
D.M. n. 701 del 1994
16 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, dell'art.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
701 del 1994, dell'art. 7 della legge n.
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
28-09-2022 -2- 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in quanto l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato, a seguito di procedura c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31809 del 2018
Cass. nn. 18949 e 19094 del 2022
Cass. nn. 18949 e 19094 del 2022; Cass.
Cass. n. 3104 del 2021
18949 e 19094 del 2022; Cass. n. 3104 del 2021).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25803-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ; - ricorrente - contro BARBARO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO PAJNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2270/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di procedura DOCFA, recuperava delle somme conseguenti ad una rettifica della rendita catastale relativa ad un immobile sito a Messina. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto dalla parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello proposto dall'Ufficio affermando che l'avviso di accertamento impugnato richiama la metodologia comparativa ed elenca le disposizioni di riferimento ma è priva di effettive indicazioni nel dettaglio, né risulta che vi sia l'allegazione degli immobili presi a comparazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, l'Agenzia delle entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, dell'art. 7 della legge n. Ric. 2021 n. 25803 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in quanto l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato, a seguito di procedura c.d.

DOCFA, anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del territorio. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018;

Cass. nn. 18949 e 19094 del 2022; Cass. n. 3104 del 2021). La sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio laddove, trattandosi di procedura c.d. Docfa, non ha verificato se gli elementi di fatto indicati dal contribuente fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio e non si è conseguentemente interrogata circa l'adeguatezza o meno della motivazione in relazione a tale circostanza. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 25803 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di