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Ordinanza — n. 31420/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling tax penalties are non-transmissible to heirs under D.Lgs. 472/1997.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Regional Tax Commission's decision and allowed the heirs' appeal against the tax authority. The court found that the lower court incorrectly applied the law by treating the tax penalty as transmissible to the heirs. Relying on Article 8 of D.Lgs. 472/1997, the court established that administrative tax penalties are personal and do not pass to successors, unlike civil penalties.

Regesto Legislator

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Art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997; Art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997: Administrative tax penalties are personal sanctions that do not transmit to heirs, constituting a violation of the principle of personal responsibility.

Parole chiave

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tax penalties heirs succession administrative sanctions D.Lgs 472/1997 non-transmissibility tax evasion Cassation review arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997
28-09-2022 -2- con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art.
Art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997
28-09-2022 -3- in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il pagamento della sanzione si trasmettesse agli eredi.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 8999 del 2009
Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass.
Cass. n. 7605 del 2017
8999 del 2009; Cass. n. 7605 del 2017; Cass.
Cass. n. 27305 del 2021
7605 del 2017; Cass. n. 27305 del 2021 Cass.
Cass. n. 19215 del 2022
27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.
Cass. 6/06/2008, n. 15067
Cass. n. 25315 del 2022
15067)» (Cass. n. 25315 del 2022); Ric.
Cass. n. 25644 del 2018
472 citato (Cass. n. 25644 del 2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11105-2021 proposto da: TROJA ELISABETTA, TROJA LAURA, TROJA LUCIA, GIAMBARTINO SILVANA, nella qualità di eredi di Troja Francesco, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO CUCCHIARA, IGNAZIO CUCCHIARA; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, SERIT SICILIA SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 5613/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa al 2007; la parte contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale, a seguito dell'intervenuto decesso della suddetta parte, interrompeva il giudizio che veniva riassunto dagli eredi; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando innanzitutto la correttezza della notifica e nel merito la sussistenza del debito d'imposta del de cuius derivante da un insufficiente versamento d'IVA e pertanto correttamente l'Ufficio ha anche applicato la sanzione di legge sull'ammontare dell'imposta non corrisposta, non trattandosi di mero errore formale ma di evasione d'imposta.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Ric. 2021 n. 11105 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il pagamento della sanzione si trasmettesse agli eredi.

Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 7605 del 2017; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Dalla lettura del ricorso, rispettoso sul punto del principio di autosufficienza, si evince infatti che la questione relativa alla intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni era stata prospettata davanti alla Commissione Tributaria Regionale, e secondo questa Corte: «il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, (rubricato "Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi") prevede testualmente che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.

A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067)» (Cass. n. 25315 del 2022); Ric. 2021 n. 11105 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 citato (Cass. n. 25644 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi in quanto - trascurando la questione relativa alla trasmissibilità o meno agli eredi delle sanzioni oggetto della cartella di pagamento in questione e ritenendola valida in toto - ha erroneamente ignorato il principio dell'intrasmissibilità agli eredi previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cos