Cassation appeal dismissed for late filing; procedural defect renders appeal inadmissible under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a failure to file within the statutory twenty-day period following notification of the lower court's decision. The appellant, Benedetta Fantini, sought to overturn administrative sanctions imposed by the Peace Judge of Turin, but the filing was untimely. The Court ruled that procedural deadlines are peremptory and cannot be cured by the opposing party's appearance, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to file a cassation appeal within the prescribed time limit renders it inadmissible, as peremptory deadlines do not fall under the principle of non-relevability of nullity for lack of form.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27665/2021 proposto da: FANTINI BENEDETTA rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Banda e Marco Pagella -Ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1520/2021 del Giudice di Pace di Torino; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.9.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che Benedetta Fantini ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1520/2021 del Giudice di Pace di Torino in una controversia in tema di sanzioni amministrative; che al ricorso resistono con controricorso il Mi nistero dell’Internoe la Prefettura UTG di Torino; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -dalla certificazione della Cancelleria Centrale Civile rilasciata il 13.11.2021 risulta il mancato deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 369 cpc del ricorso notificato in data 10.8.2021; -l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b