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Ordinanza — n. 31395/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on late resumption of proceedings after lawyer suspension, ruling no new mandate needed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31395/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appellant's appeal regarding the dismissal of her pension claim due to late resumption of proceedings. The lower court held that the six-month resumption period expired in 2020 because the lawyer's suspension ended in 2014, despite the appellant's argument that she should have known about the suspension's end only later. The court ruled that the resumption period runs from the date the lawyer's right to act is restored, not from when the party learns of the suspension's end, and no new mandate is required once the suspension lifts.

Regesto Legislator

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Art. 301, 305 c.p.c.; Art. 112, 301, 302, 303, 305 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 43, 44 r.d. 1578/33; Art. 60 L. 247/12: When a lawyer is suspended from practice, the resumption period for continuing proceedings begins upon the cessation of the suspension, without requiring a new mandate or party constitution.

Parole chiave

Generato dall'IA
resumption of proceedings lawyer suspension statute of limitations ius postulandi civil procedure code dismissal of appeal pension claim retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 301, 302, 303, 305 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 43, 44 r.d. 1578/33
inoltre – sostiene ancora la ricorrente - la sospensione cautelare era stata illegittimamente applicata a tempo indeterminato ex art. 43 e 44 R.D.
Art. 60 L. 247/12
1578/33; art. 60 L. 247/12, oltre che omessa valutazione di una circostanza determinante (art.
art. 305 c.p
69/2009 ) di cui all’art. 305 c.p.c., cui ha fatto riferimento la Corte territoriale;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 21186/2019
C. 29144/2019
301 e 305 c.p.c.»(in senso analogo, poi, C. 29144/2019;
C. 11918/2022
11918/2022), non essendovi e videntemente necessità di alcuna comunicazione o conoscenza della parte, come anche di qualsiasi preventiva scelta da parte sua, se lo ius postulandi in capo al difensore riprenda vigore e sia dunque possibile la riassunzione; 10.
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15793/2021 proposto da: RIBARIC MARINKA, in proprio e quale procuratrice speciale dei coeredi HRAVATIN LILIJANA, SPANIJC BOSILJCA, FERENCIC VALER e FERENCIC KZAMIR a loro volta eredi di NEFAT BERNARDA FERENCIC, rappresentate e difesa dall’avv. SAVERIO COSI, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via F. De Sanctis n. 15 -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso dagli avv.ti SEBASTIANO CARUSO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPIAN GIANNICO e SERGIO PREDEN e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, negli uffici dell’Avvocatura Centrale dell’ente; -controricorrente - avverso la sentenza n. 658/2020 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 25.11.2020, NRG 304/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Marinka Ribaric era difesa da gli avv.ti Gina Tralicci e Nico la Staniscia in un giudizio previdenziale di appello riguardante una domanda di pensione di reversibilità, allorquando i legali fu rono sospesi dall’esercizio della professione forense , nel 2013, per questioni di carattere disciplinare ed in data 14.11.2013 la Corte d’Appello di Roma dichiarò quindi l’interruzione del giudizio;

2. la ricorrente ha riassunto quel processo, con altro difensore, in data 6.10.2020;

3. la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto tardiva tale riassunzione e ciò sul rilievo che la sospensione dello Staniscia fosse venuta meno il 18.7.2014, sicché, da quel momento, egli era in grado di riassumere il processonel termine semestrale previsto dal codice di rito, mentre non vi era prova di altri eventi che lo impedissero, come la revoca del mandato o la rinuncia ad esso da parte del precedente difensore;

4. la tardività della riassunzione, in quanto avvenuta solo nel 2020, comportava quindi l’estinzione del giudizio, che veniva dichiarata in sentenza;

5. la pronuncia è stata impugnata per cassazione dalla Ribaric con due motivi, resistiti da controricorso dell’INPS e poi seguiti da memoria illustrativa della ricorrente; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riguardo agli artt. 112, 301, 302, 303 e 305 c.p.c.; 2697 c.c.; artt. 43 e 44 r.d. 1578/33; art. 60 L. 247/12, oltre che omessa valutazione di una circostanza determinante (art. 360 n. 5 c.p.c.);

2. la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di merito aveva preso a riferimento, come data di decorrenza del termine di riassunzione, il 18.7.2014, ovverosia lo spirare dell’anno successivo al provvedimento inflittivo della sospensione dall’esercizio della professione forense, in quanto il termine non poteva decorrere fino a quando la parte interessata non avesse avuto contezza legale del verificarsi dell’interruzione stessa;

3. inoltre – sostiene ancora la ricorrente - la sospensione cautelare era stata illegittimamente applicata a tempo indeterminato ex art. 43 e 44 R.D. 1578/33 e non già in forza della normativa vigente, contemplata dall’art. 60 L. 247/12, per la quale la sospensione cautelare non può durare più di un anno, sicché non era possibile ragionare su una durata annuale della sospensione e su una ripresa allo spirare di tale termine dello ius postulandiin capo al difensore;

4. d’altra parte, affermava la ricorrente, l’illegittimità della sospensione a tempo indeterminato non avrebbe potuto essere ignorata, venendo essa meno solo per successivo atto di revoca o modifica o in forza di statuizione giudiziale, sicché non si poteva ragionare ipotizzando una ripresa del termine allo scadere dell’anno dall’applicazione della sospensione;

5. la Ribaric affermava poi di avere revocato il mandato all’avv. Staniscia fin dal 18.1.2013 e sottolineava come il provvedimento di interruzione fosse stato emesso senza valutare – come sarebbe stato necessario – il verificarsi di un effettivo pregiudizio per la parte patrocinata;

6. il secondo motivo afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 86, 112, 301, 302, 303 e 305 c.p.c.; 2697 c.c.; artt. 43 e 44 r. d. 1578/33; art. 60 L. 247/12 –art. 24 Costituzione, oltre ad omessa valutazione di una circostanza determinante (art. 360 n. 5 c.p.c.), sostenendo come fosse erronea l ‘affermazione della Corte territoriale in ordine al fatto che a riassumere il processo potessero essere gli avv.ti Tralicci e Staniscia, in quanto la scelta del difensore era pertinente al diritto di difesa e pertanto del tutto legittimamente la Ribaric si era poi rivolta al nuovo difensore avv. Mastropaolo;

6. dalla memoria della ricorrente si evincono poi ulteriori elementi di dettaglio, peraltro conoscibili da questa S.C. in quanto presupposto o conseguenze delle pronunce intercorse preso di essa sulle questioni che riguardano l’avv. Staniscia;

7. in particolare, si apprende come nella pronuncia di C . 22358/2017 si sia ritenuto che la sospensione cautelare, come detto applicata senza limiti temporali, dovesse in realtà cessare fin dal 18.7.2014 e la ricorrente assume quindi che solo dal 26.9.2017, data di tale decisione con cui le SU avevano accertato quanto sopra, l’avv. Staniscia avrebbe riassunto i propri poteri;

8. il ricorso, i cui motivi possono essereesaminati congiuntamente stante la loro connessione logica, è infondato;

9. deve muoversi dal principio di cui a C. 21186/2019, qui condiviso anche per l’evidenza del ragionamento , secondo cui «nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini della la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione; il procuratore ha l'onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento, per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c.»(in senso analogo, poi, C. 29144/2019;

C. 11918/2022), non essendovi e videntemente necessità di alcuna comunicazione o conoscenza della parte, come anche di qualsiasi preventiva scelta da parte sua, se lo ius postulandi in capo al difensore riprenda vigore e sia dunque possibile la riassunzione; 10. è poi puramente affermato che la ricorrente avrebbe revocato il mandato all’avv. Staniscia fin dal 2013 e da tutto ciò deriva che, pur a voler prendere come riferimento la data (settembre 2017) della pronuncia delle Sezioni Unite con cui si accertò il diritto alla cessazione della sospensione fin dal 2014, è indubbio che, comunque, alla data della riassunzione ( 2020 ) era longe et ultra spirato il termine di sei mesi (ridotto anche dal legislatore a tre mesiper i processi successivi all’entrata in vigore della L. 69/2009 ) di cui all’art. 305 c.p.c., cui ha fatto riferimento la Corte territoriale;

11. analogamente generico è non meglio circostanziato è l’assunto secondo cui l’interruzione sarebbe stata dichiarata senza apprezzare l’esistenza o meno del presupposto di un effettivo pregiudizio per la parte rappresentata, essendo ignoto, al di là di ogni questione sulla fondatezza in diritto di un tale assunto, a che cosa la ricorrente si intendesse riferire, visto che l’interruzione del processo opera a favore (e non contro) la parte il cui procuratore sia stato colpito dall’evento e visto che la decorrenza del termine decadenziale, sia nella pronuncia di secondo grado, sia in questa sede, non è stata calcolata valorizzando eventuali inerzie della parte, ma con riferimento al momento del recupero dello ius postulandi da parte del difensore, cui mai è stato provato fosse stato precedentemente revocato il mandato;

12. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo